Le sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa

Le sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa: l’approvazione del c.d. “XIV Pacchetto”

L’Unione Europea, dopo una lunga e tormentata fase di negoziazioni diplomatiche, ha trovato la quadra per l’approvazione del nuovo pacchetto di misure restrittive da applicare alla Federazione Russa, precisamente il quattordicesimo dall’inizio della guerra di aggressione ai danni della Repubblica Ucraina.
 
Il pacchetto contiene nuove importanti misure in materia di energia riguardanti il gas naturale liquefatto (GNL), oltre che misure aventi quali target le i mezzi navali adibiti al trasporto del citato gas. Nello specifico, per quanto riguarda il GNL, il pacchetto vieta tutti gli investimenti futuri e le esportazioni verso i progetti relativi al GNL attualmente in corso in Russia e, dopo un periodo di transizione di nove mesi, vieterà anche l'uso dei porti dell'UE per il trasbordo di GNL russo. Viene inoltre previsto il divieto d'importazione del GNL russo verso terminali specifici non connessi alla rete di gasdotti dell'UE. Per la prima volta, dunque, l'UE ha adottato una misura concernente le navi che, mediante il servizio espletato, contribuiscono al sostentamento finanziario dell’aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, le quali sono ora soggette a un divieto di accesso ai porti e a un divieto di prestazione di servizi. In questo primo round di sanzioni, l'Unione Europea ha inserito in elenco 27 navi. L'elenco potrà essere aggiornato ogni qualvolta l’ampliamento dei soggetti listati si renderà necessario al fine di contrastare l’apporto, in continua evoluzione, di siffatti natanti. Il pacchetto introduce altresì dei nuovi elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive, si tratta precisamente di 69 persone e 47 entità, le quali vengono assoggettate al congelamento dei beni e, nel caso delle persone fisiche, anche al divieto di viaggio e circolazione.
 
Dal punto di vista delle sanzioni di matrice finanziaria, all’interno del nuovo pacchetto viene prospettato il divieto, per le banche dell'UE operanti al di fuori della Federazione Russa, di utilizzare il sistema di messaggistica finanziaria SPFS, cioè l'equivalente russo del sistema SWIFT. Viene inoltre consentito al Consiglio di stilare un elenco di banche di Paesi terzi collegate a tale sistema: a tali banche sarà vietato effettuare operazioni con gli operatori dell'UE. Infine, viene introdotto un divieto sulle operazioni con banche e fornitori di cripto-valute, in Russia e in Paesi terzi, le quali contribuiscono a sostenere gli sforzi produttivi del complesso militare-industriale russo.
 
Altro obiettivo dichiarato dell’Unione Europea rimane quello di rafforzare le restrizioni all'esportazione di beni industriali e tecnologie avanzate. Il pacchetto, in tal senso, limita le esportazioni di altre nove tipologie di beni a duplice uso e di tecnologia avanzata (ad esempio: amplificatori di microonde e di antenne, registratori di dati di volo) ed estende i divieti di esportazione a determinati tipi di prodotti industriali, chimici, plastici, parti di veicoli e macchinari. Vengono altresì vietati l'esportazione di minerali di manganese e l’importazione dell'elio. 
 
Da ultimo, viene perfezionato il divieto di importazione di diamanti russi già previsto nel dodicesimo pacchetto, che non si applica però ai diamanti situati nell'Unione Europea o in paesi terzi (diversi dalla Russia) oppure lucidati e/o lavorati in un paese terzo prima dell'entrata in vigore del divieto relativo ai diamanti russi (c.d. clausola "grandfathering"). Sono consentite l’importazione e l’esportazione temporanee di gioielli (ad esempio ai fini della partecipazione a fiere commerciali).