LE PARTECIPAZIONI A TEMPO - Analisi delle caratteristiche, ammissibilità e implicazioni fiscali

L'evoluzione del diritto societario ha portato alla comparsa di nuove figure giuridiche, tra le quali spiccano le partecipazioni a tempo, o auto-estinguibili, che rappresentano una risposta innovativa alle esigenze di flessibilità nel panorama societario moderno. Questa tipologia di partecipazioni, riconosciuta e regolamentata attraverso clausole statutarie specifiche, si caratterizza per la sua intrinseca temporaneità e la possibilità di estinguersi automaticamente a seguito del verificarsi di eventi determinati o al termine di un periodo stabilito.

Tale meccanismo di estinzione predefinita costituisce un'opportunità particolarmente vantaggiosa per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), fungendo da strumento ottimale per l'attrazione del capitale di rischio indispensabile per il lancio e l'espansione di iniziative imprenditoriali. Questo avviene senza pregiudicare il controllo societario a lungo termine, un elemento spesso critico per i fondatori che mirano a mantenere l'indirizzo strategico della società.

Le partecipazioni a tempo si presentano, pertanto, come una soluzione strategica per gli investitori, delineando un tragitto di uscita preconfezionato e strategicamente pianificato, particolarmente prezioso in scenari di mercato in cui le possibilità di liquidazione secondaria dei titoli sono ristrette o inefficaci. Esse, infatti, si configurano come uno strumento finanziario innovativo e flessibile, in grado di bilanciare la necessità di liquidità immediata delle società con le aspettative degli investitori in termini di rendimento e sicurezza dell'investimento, rispettando pienamente il quadro normativo del diritto societario italiano.

La dottrina e la prassi hanno delineato questa figura come una categoria di partecipazione societaria che, pur conferendo all'investitore la piena qualifica di socio con i relativi diritti, si distingue per la sua natura transitoria (assimilandola, dal punto di vista puramente concettuale, a un investimento di debito piuttosto che a una partecipazione societaria tradizionale​​).

Dal punto di vista normativo, le partecipazioni a tempo si distinguono dalle tradizionali figure societarie come quelle con diritto di recesso o azioni riscattabili. A differenza di queste ultime, nelle partecipazioni a tempo l'estinzione del rapporto societario non deriva da una decisione discrezionale, ma è un evento automatico scatenato dall'avverarsi di condizioni specifiche prestabilite​​.

Sul fronte della liquidazione e della ripartizione delle perdite, la predeterminazione del valore o dei criteri di liquidazione delle partecipazioni auto-estinguibili non esonera il socio a tempo dalla responsabilità di sopportare le perdite della società. In altre parole, la liquidazione di tali partecipazioni è condizionata dalla loro validità al momento della scadenza del termine o del verificarsi della condizione, senza violare i limiti imposti dal divieto di patto leonino ​​.

Tale liquidazione può assumere diverse configurazioni, le quali sono delineate dalle disposizioni statutarie. In particolare, nel caso di partecipazioni auto-estinguibili che conferiscono un diritto di liquidazione, la determinazione del valore di disinvestimento o dei criteri di liquidazione risulta essere oggetto di negoziazione tra le parti, senza l'obbligo di aderenza ai criteri normativi generali dettati dagli articoli 2437 ter e 2473 del codice civile, i quali trovano applicazione esclusiva nei casi di recesso del socio.

Tuttavia, la discrezionalità nella determinazione del valore o dei criteri di liquidazione si scontra con i limiti imposti dal principio di autonomia negoziale, in particolare con il divieto di patto leonino. Tale divieto, come ribadito dalla giurisprudenza, s'insedia qualora l'esclusione dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante, condizionando l'equilibrio contrattuale per tutta la durata della vita societaria fino alla sua liquidazione.

Le condizioni che regolano la liquidazione delle partecipazioni sono subordinate alla persistenza della partecipazione al momento della scadenza del termine o alla verifica della condizione predeterminata. La liquidazione è preclusa se le partecipazioni sono state annullate, anche parzialmente, per effetto dell'erosione del capitale sociale dovuto a perdite. In tale contesto, la predeterminazione del valore o dei criteri di liquidazione non implica automaticamente l'esenzione del socio a tempo dal concorrere alle perdite sociali, assicurando così l'aderenza ai principi di equità e solidarietà che governano la vita delle società.

Nell'ambito del diritto societario e della fiscalità d'impresa, le partecipazioni a tempo si affermano come strumenti di investimento altamente efficaci, configurati in perfetta aderenza con le norme vigenti. Questa modalità di investimento, lungi dall'inficiare la fruibilità degli incentivi fiscali, conserva pienamente l'eleggibilità ai benefici previsti per gli investimenti in startup e/o Pmi innovative. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 29 del Decreto Legge numero 179 del 2012, delineano un quadro che rimane inalterato dall'adozione di tali strumenti finanziari, garantendo così agli investitori un doppio vantaggio: una partecipazione temporaneamente circoscritta nell'ambito societario e la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali mirate alla crescita di realtà imprenditoriali in fase di sviluppo e a elevato potenziale innovativo.

In conclusione, le partecipazioni a tempo rappresentano una importante evoluzione nel diritto societario, sottolineando la necessità di strumenti legali che siano flessibili e in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze delle imprese nel contesto economico globale. Questa figura giuridica apre nuove possibilità per la gestione societaria, pur richiedendo una comprensione approfondita e un'attenta valutazione delle sue implicazioni legali, finanziarie e fiscali.