Vacanza rovinata, anche il danno morale rientra fra quelli alla persona

I danni morali da vacanza rovinata sono da ricondurre nell’alveo dei danni alla persona indicati dal Codice del turismo. La ha stabilito la Cassazione (sentenza 5271/2023), in relazione all’oceanico tema del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice civile, sulla controversia tra alcuni vacanzieri e un tour operator in tema di prescrizione di diritti.
La Cassazione ha riaffermato con forza granitica il regime di risarcibilità del danno non patrimoniale. L’orientamento consolidato da almeno un ventennio è che la lesione dei diritti inviolabili della persona (sanciti dall’articolo 2 della Costituzione) è stata ascritta ai «casi previsti dalla legge» che, per l’articolo 2059 del Codice civile, consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. 
La Corte richiama anche la sentenza 233/2003 della Consulta, che dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo sul risarcimento del danno riconosciuto in via interpretativa agli «interessi di rango costituzionale inerenti alla persona». Inoltre osserva che in linea con l’evoluzione di società e norme, la sua giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da viaggio andato male non più sulla base dell’articolo 2 della Costituzione, ma nella “vacanza rovinata” così come da previsione di legge. 
Le norme Ue sulla tutela dei consumatori, grazie alle interpretazioni della Corte Ue, hanno avvicinato le legislazioni nazionali e dato importanza all’interesse del turista al piacere o al riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali disagio psicofisico da mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata - subiti per l’inadempimento contrattuale. Così, con l’articolo 5 della direttiva 90/314, tale danno è risarcibile ex articolo 2059 del Codice, per espressa previsione di legge. E l’articolo 47 del Codice del turismo prevede proprio il danno da vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni del pacchetto turistico.
L’articolo 44 prevede la prescrizione in tre anni. Alla luce di tutto ciò, la Cassazione ribadisce che l’articolo 44 non può non interpretarsi nel senso che tra «i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’articolo 2059 del Codice civile, come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona». Dato che nella vicenda in questione i turisti lesi hanno deciso di proporre l’azione di risarcimento verso il tour operator per i danni da vacanza dopo un anno e mezzo dal viaggio, sono stati tempestivi (non c’è la prescrizione annuale come per i danni diversi da quelli alla persona, prevista dall’articolo 45 del Codice del turismo).
Di qui la cassazione della sentenza di appello, ritenendola manifestamente infondata dove afferma che «il termine danno alla persona deve essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali», alla luce dell’orientamento consolidato sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
 
Autori:
Alessandro Benedetti
Marco Cappellazzo