La Rivoluzione del Whistleblowing:Nuove Prospettive Legali

Il Whistleblowing è emerso come  strumento  per l'esposizione di comportamenti illeciti o non etici nelle organizzazioni lavorative. La crescente rilevanza di comportamenti di tal genere ha portato ad un necessario sviluppo normativo e ad una riflessione più profonda sulla necessità di appositi strumenti a tal uopo predisposti, in una società giusta e trasparente.

Con il termine whistleblowing, si intende uno  strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (come un fornitore o un cliente) di un’ azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti, riscontrati durante la propria attività.

Dal punto di vista normativo nel 2017, l’Italia ha approvato la legge n. 179/2017 sulla protezione del “whistleblower” (colui che denuncia o riferisce alle autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente), fornendo una base giuridica più solida per la segnalazione di attività illegali e fraudolente nelle organizzazioni pubbliche e private. Sono state, inoltre, stabilite regole chiare per la protezione dei whistleblower ed è stato istituito un apposito ente responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni.

Una delle innovazioni più rilevanti in tema di Whistleblowing riguarda il D. Lgs. n. 24/2023, pubblicato il 16 marzo scorso, che ha dato attuazione alla direttiva Europea 2019/1937 in tema whistleblowing, che ha introdotto importanti tutele per il soggetto che denuncia illeciti consumati all’interno dell’organizzazione di appartenenza, imponendo una serie di obblighi a carico degli enti.

Il principale obbiettivo del suddetto decreto sta nella predisposizione di un solido sistema di tutele, necessario affinchè il segnalante possa rendere note le violazioni e gli illeciti di cui entra a conoscenza in maniera più efficace.

La normativa è già divenuta applicabile per gli enti del settore pubblico, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 250 unità e per i soggetti che operano in settori particolari (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti).

Dal prossimo 17 dicembre, la normativa si applicherà anche ai soggetti del settore privato che:

hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati;

hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;

hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, ma in questo caso potranno essere oggetto di segnalazione solo le violazioni ex D. Lgs. 231/2001.

Tali soggetti potranno segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che li lega all’ente pubblico o privato, è in corso, oppure anche quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (es. periodo di prova).

Potranno presentare la propria segnalazione attraverso i canali introdotti dalla riforma, per quanto riguarda la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del “whistleblower”, in quanto in via prioritaria è necessario l’utilizzo del canale interno, nel quale il dipendente segnala una condotta illecita all’interno della organizzazione stessa. Il sistema interno di whisteblowing ha il ruolo di ricevere le segnalazioni, gestirle e fornire un riscontro in merito. Solo al ricorrere di alcune condizioni, è possibile svolgere una segnalazione esterna o delle tutele previste dal Decreto a seguito della c.d. divulgazione pubblica. Nel sistema esterno la segnalazione viene fatta a entità esterne all’organizzazione, come l’autorità giudiziaria, le associazioni o gli enti.

In entrambi i casi, il soggetto che si troverà a gestire le segnalazioni dovrà essere autonomo e adeguatamente formato.

Queste ultime novità rappresentano un passo importante al fine  di garantire trasparenza, chiarezza e legalità all’interno delle organizzazioni.

Il Whistleblowing è emerso come  strumento  per l'esposizione di comportamenti illeciti o non etici nelle organizzazioni lavorative. La crescente rilevanza di comportamenti di tal genere ha portato ad un necessario sviluppo normativo e ad una riflessione più profonda sulla necessità di appositi strumenti a tal uopo predisposti, in una società giusta e trasparente.

Con il termine whistleblowing, si intende uno  strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (come un fornitore o un cliente) di un’ azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti, riscontrati durante la propria attività.

Dal punto di vista normativo nel 2017, l’Italia ha approvato la legge n. 179/2017 sulla protezione del “whistleblower” (colui che denuncia o riferisce alle autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente), fornendo una base giuridica più solida per la segnalazione di attività illegali e fraudolente nelle organizzazioni pubbliche e private. Sono state, inoltre, stabilite regole chiare per la protezione dei whistleblower ed è stato istituito un apposito ente responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni.

Una delle innovazioni più rilevanti in tema di Whistleblowing riguarda il D. Lgs. n. 24/2023, pubblicato il 16 marzo scorso, che ha dato attuazione alla direttiva Europea 2019/1937 in tema whistleblowing, che ha introdotto importanti tutele per il soggetto che denuncia illeciti consumati all’interno dell’organizzazione di appartenenza, imponendo una serie di obblighi a carico degli enti.

Il principale obbiettivo del suddetto decreto sta nella predisposizione di un solido sistema di tutele, necessario affinchè il segnalante possa rendere note le violazioni e gli illeciti di cui entra a conoscenza in maniera più efficace.

La normativa è già divenuta applicabile per gli enti del settore pubblico, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 250 unità e per i soggetti che operano in settori particolari (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti).

Dal prossimo 17 dicembre, la normativa si applicherà anche ai soggetti del settore privato che:

- hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati;

- hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;

- hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, ma in questo caso potranno essere oggetto di segnalazione solo le violazioni ex D. Lgs. 231/2001.

Tali soggetti potranno segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che li lega all’ente pubblico o privato, è in corso, oppure anche quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (es. periodo di prova).

Potranno presentare la propria segnalazione attraverso i canali introdotti dalla riforma, per quanto riguarda la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del “whistleblower”, in quanto in via prioritaria è necessario l’utilizzo del canale interno, nel quale il dipendente segnala una condotta illecita all’interno della organizzazione stessa. Il sistema interno di whisteblowing ha il ruolo di ricevere le segnalazioni, gestirle e fornire un riscontro in merito. Solo al ricorrere di alcune condizioni, è possibile svolgere una segnalazione esterna o delle tutele previste dal Decreto a seguito della c.d. divulgazione pubblica. Nel sistema esterno la segnalazione viene fatta a entità esterne all’organizzazione, come l’autorità giudiziaria, le associazioni o gli enti.

In entrambi i casi, il soggetto che si troverà a gestire le segnalazioni dovrà essere autonomo e adeguatamente formato.

Queste ultime novità rappresentano un passo importante al fine  di garantire trasparenza, chiarezza e legalità all’interno delle organizzazioni.

di Dott: Federico Benedetti