La Corte di Cassazione sulla NASPI e sulla Comunicazione dell’attività lavorativa autonoma

Con ordinanza n. 846/2024 del 9 gennaio 2024, che ha affrontato in maniera approfondita la questione relativa alla NASPI e all'obbligo di comunicare le attività lavorative autonome avviate in precedenza o successivamente al percepimento del beneficio.

Nella vicenda in questione, l’Inps aveva considerato decaduto dal diritto alla NASPI un lavoratore che nonostante percepisse l’indennità di disoccupazione, svolgeva contemporaneamente un’attività lavorativa autonoma e non aveva comunicato allo stesso Ente il reddito che ricavava dall’attività stessa.

Nei primi due gradi di giudizio i giudici avevano ritenuto infondata la decisione dell’Inps, in quanto l’art.10 comma 1 del D.lgs. 22/2015 farebbe riferimento all’inizio di una nuova attività lavorativa durante l’erogazione della NASPI, mentre in questo caso il beneficiario era già titolare di partita iva al momento della richiesta della NASPI, inoltre la comunicazione del reddito era avvenuta seppur dopo il termine previsto dalla normativa di un mese.

Per la Corte di Cassazione invece il ricorso risultava essere fondato, la Corte ha infatti sottolineato che, come disposto dall’art.10 comma 1 D.lgs., la mancata comunicazione tempestiva dell'attività autonoma anche se già avviata prima della richiesta della NASPI, può portare alla decadenza dal beneficio. Inoltre, l'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi attività svolta durante il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione, non solamente nuove attività.

L'interpretazione della Corte si basava su una lettura sistematica dell'articolo 10, comma 1, alla luce dell'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015. Quest'ultimo stabilisce l'obbligo di comunicazione entro trenta giorni per i lavoratori con più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessano da uno di essi.

Questa pronuncia della Corte rappresenta una svolta dal punto di vista interpretativo. Da un lato, si sottolinea l'importanza della tempestiva comunicazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma in corso da parte dei beneficiari della NASPI, anche se già avviata prima della richiesta del sussidio in parola. Dall’altro, si allarga la portata dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015, sulle attività svolte durante il percepimento della NASPI.

di Dott. Federico Benedetti