Flash sul “Decreto Rimborso Pensioni” - DECRETO LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Come è noto recentemente La Corte Costituzionale, con decisione n°70 del 10 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

Dinanzi a tale decisione il Governo è corso ai ripari, stimando gli effetti economici passivi della sentenza in un potenziale esborso di circa dieci miliardi di euro.

Nella giornata di ieri è stato approvato il tanto atteso decreto legge che va a limitare decisamente tali effetti attraverso la introduzione di un criterio di restituzione delle indebite trattenute che, tuttavia, ripropone, di fatto, soglie di accessibilità  molto ristrette per rimborso pensionistico.

Con il nuovo sistema lo Stato è chiamato a risarcire i pensionati in misura nettamente  peggiorativa e parziale rispetto al dovuto e con modalità una tantum.

Tuttavia vi sono molti dubbi sulla legittimità’ di tale scelta, visto il carattere “erga omnes” del principio di diritto alla restituzione che origina dalla citata sentenza della Consulta.

In questo senso si sono già pronunciati autorevoli operatori del diritto, non ultimi emeriti presidenti della stessa Corte.

Da una prima lettura del decreto sembra profilarsi la possibilità di un rimborso degli importi dovuti in due separati momenti: il primo legato alla sua efficacia, l’altro connesso alla proposizione e all’esito positivo di ricorsi giudiziari individuali di cui, nel contesto descritto, sembra fisiologica la attivazione di massa.