Le ZES: strumento imprescindibile per lo sviluppo economico delle imprese

  1. Che cos’è una ZES? Panoramica sullo stato dell’arte nell’ordinamento giuridico italiano

Quando parliamo di Zone Economiche Speciali (ZES) stiamo discutendo di uno strumento di recente ideazione (almeno con riferimento agli ordinamenti europei e, soprattutto, italiano), che si prefigge lo scopo di facilitare ed incentivare gli investimenti diretti da parte di operatori economici stranieri e, in tal modo, di stimolare la propensione allo scambio commerciale internazionale anche delle imprese locali. Le ZES, dunque, sono regioni geografiche nelle quali, per attrarre investimenti stranieri con incentivi doganali e fiscali e con finanziamenti alle attività, vige una legislazione economica differente da quella della nazione alla quale appartengono.

Nel nostro Paese l’implementazione dei suddetti istituti è stata a lungo trascurata dal decisore pubblico infatti, ad oggi, sul territorio nazionale sono state istituite solamente otto ZES, tutte collocate nelle zone meridionali della Repubblica; queste sono: ZES Abruzzo; ZES Calabria; ZES Campania; ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata; ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise; ZES Sicilia Orientale; ZES Sicilia Occidentale e ZES Sardegna. Ciò a conferma della tesi che vede negli strumenti descritti la loro naturale attitudine a fungere quale chiave di volta per lo sviluppo economico territoriale, in particolar modo in quelle zone considerate svantaggiate con riferimento al tessuto economico-sociale ed associate ad una bassa produttività e, dunque, di conseguenza, stigmatizzate come poco attrattive per gli investimenti. La scelta adottata dal decisore pubblico in merito alla collocazione delle ZES nel sud del Paese è legata a doppio filo ad una attitudine emblematica del nostro Mezzogiorno (come dimostrato dall’importanza strategica di siffatta porzione di territorio): la vocazione logistica, sostenuta dalla sua collocazione geografica quale piattaforma naturale al centro del Mar Mediterraneo.

  1. Quale percorso per la creazione di una ZES? La disciplina del procedimento costitutivo

La fonte normativa che disciplina le ZES è quella prevista dal DPCM del 25 gennaio 2018 n. 12, attuativo dell’art.4, comma 3, del DL n. 91/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 123/2017, contenente appunto il Regolamento istitutivo delle ZES, poi integrato da un allegato nel quale vengono sanciti i valori massimi di superficie delle ZES per ciascuna Regione, che prevede l’estensione massima, pari a 5.580 ha, per la Sicilia e l’estensione minima, pari a 5.467 ha, per la Campania.

Il Decreto, dunque, dopo aver chiarito, agli artt. 1-2, le definizioni e le finalità dell’istituto, enuncia la necessaria la sussistenza di specifici requisiti affinché si possano istituire le ZES. Secondo il dettato dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12/2018, infatti, le ZES devono obbligatoriamente istituirsi in territori ricompresi nelle c.d. “Aree portuali”, il cui godimento dei benefici apportati dall’istituzione delle ZES viene esteso anche alle porzioni di territorio economicamente collegate alle suddette aree. Gli altri requisiti necessari affinché si possano istituire le ZES sono i seguenti: devono essere istituite all’interno dei confini statali, in una zona geografica identificata a tale scopo e ben circoscritta; possono essere composte anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché tra di queste sussista un nesso economico funzionale; devono comprendere un’area portuale, collegata alla Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315/2013.

L’art 4. del Regolamento norma, invece, le c.d. “ZES Interregionali”, enunciando che “una Regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra Regione in cui sia presente almeno un’Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES”; inoltre, qualora contigue, le Regioni che non presentino sul territorio di loro competenza alcuna area portuale potranno comunque presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, impegnando a tale fine una o più infrastrutture portuali presenti sui loro territori, anche se non ricomprese all’interno della categoria delle c.d. “Aree portuali”. Infine, per la costituzione delle ZES interregionali sarà richiesta, come elemento ulteriore, la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate dalla costituenda ZES.

Continuando nell’analisi della normativa di settore, gli artt. 5 e 6 disciplinano il procedimento amministrativo propedeutico alla concreta costituzione della Zona per la quale, appunto, si renderà necessaria la formulazione della proposta di istituzione della ZES da parte della Regione interessata, corredata dalla presentazione di un c.d. “Piano strategico di sviluppo”; con indicazione delle caratteristiche tecniche dell’area prescelta.  Le istanze di istituzione di una ZES devono presentarsi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, da parte del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del DPCM n. 12/2018. Le proposte di istituzione inerenti alle ZES di tipo interregionale dovranno essere presentate secondo le medesime forme stabilite per le ZES regionali, ma con una proposta congiunta dei Presidenti di Regione degli enti territoriali interessati.

Concluso l’iter procedimentale legato alla presentazione dell’istanza, la costituzione della Zona Economica Speciale, secondo il dettato dell’art. 7 del DPCM n. 12/2018, avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro con delega alla coesione territoriale e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Si riconosce, inoltre, in capo alle Regioni procedenti, un pieno coinvolgimento sia nel processo di implementazione delle Zone che nell’ambito della loro governance.

  1. Quali benefici fiscali per gli operatori economici?

Menzione a parte meritano le agevolazioni fiscali previste per le imprese che decidano di investire nelle aree interessate dalla presenza di una ZES. La L. 178/2020, infatti, ha introdotto una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle ZES: ai sensi dell’art. 1, comma 173 della suddetta legge, il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: - le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZES per almeno 10 anni;

- le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della ZES.

L’agevolazione può operare esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica, il quale importo complessivo non può superare i 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Inoltre, l’art. 5 del D.L. n. 91/2017 ha esteso il credito d’imposta introdotto con la legge di Stabilità 2016 agli investimenti effettuati nelle ZES; credito d’imposta che con il D.L. 77/2021 è stato riconosciuto anche per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, mentre il limite massimo per ciascun progetto di investimento è stato innalzato a 100 milioni di Euro. L’intensità del credito d’imposta è correlata all’entità dell’investimento, con differenze in base alla Regione in cui è effettuato e alle dimensioni dell’azienda. Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Il totale dei benefici non deve superare l’investimento. Il credito d’imposta, nello specifico, è determinato applicando le percentuali previste al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti relativamente ai medesimi investimenti. Possono beneficiare del credito d’imposta ZES, i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone ZES. Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014). Pertanto, nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, alle grandi imprese che effettuano investimenti nelle zone assistite viene richiesta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000 per attestare che il progetto di investimento realizzato o da realizzare si riferisca ad una nuova attività economica. Il riconoscimento delle suddette agevolazioni concesse agli operatori economici dovrà essere vincolato ad una serie di condizioni, la loro revoca. Tali condizioni sono:

- il mantenimento dell’attività economica nella ZES per un periodo di almeno 7 anni (prorogabili fino ad un periodo massimo di ulteriori 7 anni, su istanza della Regione, in base a dei risultati di monitoraggio successivi al completamento dell’investimento oggetto della agevolazione);

- l’impresa coinvolta non deve risultare come posta in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01). Per il credito d’imposta ZES sono altresì esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca.

  1. Obiettivi perseguiti e prospettive future

In conclusione, può ritenersi che lo scopo dell’istituzione delle ZES è certamente quello di sperimentare nuove forme di governo economico in determinate aree, anche connotate da un flebile sviluppo economico, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e di rilanciare la competitività dei porti delle regioni interessate. Nonostante ciò, analizzando lo stato dell’arte, pur rappresentando un elemento di assoluto rilievo per concorrere all’innovazione e allo sviluppo dell’economia italiana, il reale potenziale delle ZES rimane ad oggi non completamente espresso e, anzi, osserva una persistente tendenza all’immobilismo da parte di chi dovrebbe spendersi più degli altri nel dare la spinta decisiva alla definitiva implementazione di tali preziosi strumenti.

di Dott. Antonino Guarino