Sanzioni economiche internazionali nell’ambito del conflitto russo-ucraino

EXPORT CONTROL, DUAL USE E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 

Da più di un anno a questa parte il territorio dell’Unione Europeo e, con esso, il suo assetto politico, sociale ed economico sono minacciati da un conflitto scoppiato a ridosso dei propri confini e che ha fatto “ripiombare la storia” alle porte del Vecchio Continente. Come si diceva, la guerra russo-ucraina ha rappresentato un vero breaking point per l’economia internazionale e continentale, un’economia fortemente globalizzata, dipendente dalle c.d. “Catene del valore” e legata a doppio filo alle attività di internazionalizzazione dei processi industriali e degli approvvigionamenti di materie prime.

In un contesto siffatto risulta necessario chiarire, soprattutto al fine di fornire un quadro di sintesi alle imprese maggiormente coinvolte dalle misure poste in essere dall’UE e dagli attori statali, alcuni concetti che, nel momento storico nel quale ci troviamo, hanno assunto un ruolo determinante e non più trascurabile all’interno di quasi la totalità delle dinamiche economiche e produttive che caratterizzano la nostra dimensione, nazionale e sovranazionale.

Il primo concetto da analizzare è quello delle sanzioni economiche internazionali, specie quelle di derivazione europea, qualificate dal Consiglio Europeo come “l’insieme di restrizioni riguardanti specifici settori di attività economica, tra cui divieti di importazione o esportazione di determinati beni, divieti di investimento, divieti di fornire determinati servizi, ecc.”. Le misure adottate dall’UE nei confronti della Federazione Russa fino ad oggi, giunte al decimo round, approvato in data 25 febbraio 2023 ed in costante aggiornamento, vedono coinvolte le seguenti attività: l’export di beni e servizi strategici, l’assistenza tecnica e finanziaria, il congelamento di beni e il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche, il blocco dello spazio aereo e delle riserve internazionali della Banca centrale russa e, da ultimo, l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.

Proprio con riferimento al blocco o al drastico ridimensionamento dell’attività di esportazione di beni e servizi strategici, sovviene il secondo elemento del presente contributo: l’attività di export control. Questa è la disciplina che interviene al fine di regolamentare e, se del caso, porre delle restrizioni nell’ambito del commercio internazionale, con un focus specifico, appunto, in tema di esportazioni. L’attività di export control è formata da un corpus strutturato di normative di origine sia nazionale che sovranazionale, emanate con il fine preciso di limitare o proibire gli scambi internazionali aventi ad oggetto quelle categorie di beni e tecnologie che, in potenza, possano risultare pericolosi e che vengono adottate nei confronti di Paesi o organizzazioni che vengono definite come critiche per la sicurezza internazionale e ostili per la stabilità geopolitica. Questo sistema organico di regole ricomprende al proprio interno elementi normativi di natura tecnica, che operano come limitazione all’utilizzo di precisi e determinati componenti od elementi fisici (ad esempio armi o i c.d. “beni ad uso duale) e una serie di restrizioni soggettive nei confronti di Paesi terzi, organizzazioni non governative o di altra tipologia, fino ad arrivare a persone fisiche, finalizzate a limitarne e ostacolarne la capacità economiche o l’approvvigionamento di materiale tecnologico.

Strettamente collegata alla tematica dell’export control, è quella inerente ai c.d. beni “dual use” o beni ad uso duale. L’uso duale dei beni, è invece precisamente disciplinato dalla normativa europea e, precisamente, il Reg. UE 821/2021, entrato in vigore il 9 settembre 2021. Il citato Regolamento disciplina le operazioni di export aventi ad oggetto quelle tipologie di prodotti realizzati per finalità di uso civile o industriale ma che, in virtù delle proprie caratteristiche, potenzialmente potrebbero essere oggetto di utilizzo a scopo militare e, pertanto, questa particolare tipologia di beni necessita di ulteriori e specifiche autorizzazioni concesse dall’autorità di vigilanza all’uopo predisposta da ciascun Paese membro. Il Reg. UE 821/2021, che ha sostituito quello fino ad allora vigente e, cioè, il Reg. UE 428/2009, con l’obiettivo di inasprire il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito dei prodotti dual use, allo scopo di intensificare la lotta al terrorismo e contrastare le violazioni dei diritti umani, si è tristemente rivelato uno strumento imprescindibile per la celere applicazione delle restrizioni sanzionatorie nei confronti della Federazione Russa nel momento dello scoppio delle ostilità nel febbraio 2022.