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ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI: PROVA DEL DANNO PRESUNTIVA
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Le mutate esigenze del sistema bancario e la crescente complessità dei prodotti creditizi non hanno intaccato l’obiettivo primario che la Centrale rischi della Banca d’Italia si è posta sin dalla sua istituzione: garantire una gestione più sicura e trasparente del credito attraverso il monitoraggio delle singole posizioni debitorie, per prevenire i rischi di insolvenza. In tale contesto, la segnalazione in sofferenza dei morosi ha un ruolo strategico, permettendo di valutare l’affidabilità creditizia dei singoli operatori economici e garantire così maggior stabilità al settore bancario. Con l’intervento delle Sezioni Unite - sentenza 26972/2008 - l’altalenante percorso della giurisprudenza di legittimità sul risarcimento danno da illegittima segnalazione sembra approdato a un punto fermo: escludere l’ automatismo tra lesione della situazione giuridica protetta e effettivo pregiudizio, con l’esito di mantenere inalterato l’ordinario riparto degli oneri di allegazione e di prova. A cura di: Avv. Mario Benedetti - Partner BLB Studio Legale e Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale



