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Un breve commento all’intervento del Senatore Ivan Scalfarotto in occasione dell’approvazione del DDL “Disposizioni sui servizi per cittadini e imprese all’estero” – Seduta del 14 gennaio 2026
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Un breve commento all’intervento del Senatore Ivan Scalfarotto in occasione dell’approvazione del DDL “Disposizioni sui servizi per cittadini e imprese all’estero” – Seduta del 14 gennaio 2026
Silvano Lorusso, Gianfilippo Chiricozzi
Il 14 gennaio scorso il Senato ha approvato in via definitiva il DDL n. 1683, recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”, già approvato dall’Aula di Montecitorio il 14 ottobre 2025 e successivamente esaminato e modificato dalla III Commissione permanente Affari Esteri e Difesa del Senato nel corso dell’esame parlamentare.
All’interno di questo quadro di riforma, anche alla luce dei recenti interventi normativi, un rilievo centrale è assunto dalle disposizioni in materia di cittadinanza, uno degli ambiti più sensibili e strategici della novella legislativa che va ad incidere direttamente sul rapporto tra lo Stato e le comunità di italiani all’estero. Solo alcuni mesi fa, le regole sulla cittadinanza italiana “iure sanguinis” di cui alla Legge n. 91 del 1992 avevano già sperimentato un mutamento significativo in conseguenza dell’adozione del Decreto-Legge n. 36/2025, poi convertito nella Legge n. 74/2025, che ha introdotto condizioni molto più restrittive rispetto al regime previgente, ridisegnando in modo sostanziale l’accesso al riconoscimento della cittadinanza per discendenza e incidendo in maniera significativa sulle aspettative di una vasta platea di aspiranti richiedenti. In estrema sintesi, il recente intervento legislativo ha inteso circoscrivere l’acquisizione automatica della cittadinanza per tutti i discendenti italiani residenti all’estero, riservando il diritto solo a chi possa dimostrare un legame diretto con l’Italia, come un genitore o, al massimo, un nonno nato nel Paese, oppure un genitore che abbia risieduto almeno due anni in Italia prima della nascita del figlio, lasciando al contempo immutata la previgente procedura per coloro che avessero presentato domanda prima della data cut-off del 27 marzo 2025.
Stante l’evidente irrigidimento del quadro regolatorio, un intervento innovativo di tale portata non poteva che generare forti reazioni critiche, in primis rispetto alla sua compatibilità con i principi costituzionali, al punto da aver costituito persino il presupposto per un rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, tuttavia risoltosi con esito sfavorevole (Sentenza 31/07/2025 n. 142). È quindi in uno scenario controverso, già teatro di accesi dibattiti, che ha trovato approdo la nuova iniziativa legislativa, quale evidenza di un ulteriore momento cruciale nella ridefinizione delle regole sulla cittadinanza. In breve, la novità concerne l’istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza iure sanguinis, compito che, finora, era rimasto affidato ai singoli uffici consolari. Le sedi consolari mantengono dunque solo la competenza di accertare il mantenimento della cittadinanza e di rilasciare il relativo certificato, mentre le domande di cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero devono ora essere inoltrate direttamente al nuovo ufficio ministeriale, senza che ciò pregiudichi le competenze dell’autorità giudiziaria dei sindaci sul riconoscimento della cittadinanza.
La delega della gestione esclusiva al nuovo ufficio ministeriale, con il contestuale restringimento delle competenze delle sedi consolari al solo accertamento del mantenimento della cittadinanza, può apparire un progresso sul piano formale, ma rischia nel mentre di trascurare le dimensioni sostanziali della cittadinanza stessa, che non si esauriscono in un mero adempimento amministrativo, ma investono aspetti ben più profondi di identità, appartenenza e del rapporto dello Stato con i cittadini all’estero. Al contempo, la concentrazione dei poteri in un unico ufficio comporta il concreto pericolo di rallentamenti nell’iter delle pratiche, con possibili effetti negativi su tempi di risposta e accesso ai diritti, accentuando l’allontanamento tra Stato e comunità italiane nel mondo.
È in questo contesto che si colloca la riflessione critica avanzata dal senatore Scalfarotto di Italia Viva, intervenuto a seguito dell’introduzione del relatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) nella seduta per la discussione del disegno di legge del 14 gennaio scorso. La denuncia dell’Onorevole non si è limitata agli aspetti tecnici del provvedimento, ma ha messo in luce quella che potrebbe essere definita come una vera e propria crisi di visione della politica della cittadinanza in Italia. Secondo Scalfarotto, infatti, l’ordinamento italiano ha sempre mostrato un’importante contraddizione storica sulla tematica, posto che da un lato si è voluta perseguire un’applicazione radicata e molto ampia dello ius sanguinis che includeva discendenti - fin troppo lontani - di italiani emigrati anche secoli fa e, dall’altro lato, si è invece ostacolata in maniera sostanziale l’acquisizione della cittadinanza da parte di persone nate, cresciute e pienamente integrate nella società italiana. Persone che hanno potuto contribuire materialmente alla formazione della ricchezza nazionale oltreché a forgiare la coscienza sociale dell’opinione pubblica dell’Italia, partecipando attivamente alla vita comunitaria.
Paradossalmente, quindi, soggetti privi di un legame effettivo con la Nazione potevano essere chiamati, ad esempio, ad eleggere i rappresentanti in Parlamento, mentre individui nati e cresciuti sul territorio nazionale, e che parlavano esclusivamente la lingua italiana, restavano – e restano tutt’oggi – dei veri e propri “fantasmi” agli occhi dell’ordinamento, privati di pieno riconoscimento giuridico e sociale. Una contraddizione che non solo rivela una crisi profonda di coerenza politica e culturale sul significato stesso di appartenenza e cittadinanza in Italia, ma si mostra anche indicativa di un evidente deficit normativo in materia di ius sanguinis.
Se da un lato tale lacuna giustificava dunque un intervento legislativo ormai non più procrastinabile, dall’altro lato, secondo il senatore Scalfarotto, il Governo non è tuttavia riuscito a delineare una strategia chiara, avendo affrontato la questione in maniera confusa, frammentaria e priva di una visione complessiva che tenesse conto delle implicazioni sostanziali per i soggetti interessati.
Soprattutto, l’iniziativa legislativa è stata concepita e promossa senza un preventivo dialogo con le comunità italiane all’estero, direttamente interessate dalle sue conseguenze, oltre che custodi della memoria storica e del legame con la cultura italiana. Questo approccio unilaterale non solo rischia di ignorare esigenze concrete e problemi pratici che dette comunità affrontano quotidianamente, ma segnala anche una certa distanza tra le scelte normative e la realtà degli individui, compromettendo la possibilità di una riforma davvero efficace e condivisa nei confronti di coloro che la norma avrebbe dovuto tutelare o, quantomeno, coinvolgere.
È in questo contesto che si colloca la riflessione critica avanzata dal senatore Scalfarotto di Italia Viva, intervenuto a seguito dell’introduzione del relatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) nella seduta per la discussione del disegno di legge del 14 gennaio scorso. La denuncia dell’Onorevole non si è limitata agli aspetti tecnici del provvedimento, ma ha messo in luce quella che potrebbe essere definita come una vera e propria crisi di visione della politica della cittadinanza in Italia. Secondo Scalfarotto, infatti, l’ordinamento italiano ha sempre mostrato un’importante contraddizione storica sulla tematica, posto che da un lato si è voluta perseguire un’applicazione radicata e molto ampia dello ius sanguinis che includeva discendenti - fin troppo lontani - di italiani emigrati anche secoli fa e, dall’altro lato, si è invece ostacolata in maniera sostanziale l’acquisizione della cittadinanza da parte di persone nate, cresciute e pienamente integrate nella società italiana. Persone che hanno potuto contribuire materialmente alla formazione della ricchezza nazionale oltreché a forgiare la coscienza sociale dell’opinione pubblica dell’Italia, partecipando attivamente alla vita comunitaria.
Paradossalmente, quindi, soggetti privi di un legame effettivo con la Nazione potevano essere chiamati, ad esempio, ad eleggere i rappresentanti in Parlamento, mentre individui nati e cresciuti sul territorio nazionale, e che parlavano esclusivamente la lingua italiana, restavano – e restano tutt’oggi – dei veri e propri “fantasmi” agli occhi dell’ordinamento, privati di pieno riconoscimento giuridico e sociale. Una contraddizione che non solo rivela una crisi profonda di coerenza politica e culturale sul significato stesso di appartenenza e cittadinanza in Italia, ma si mostra anche indicativa di un evidente deficit normativo in materia di ius sanguinis.
Se da un lato tale lacuna giustificava dunque un intervento legislativo ormai non più procrastinabile, dall’altro lato, secondo il senatore Scalfarotto, il Governo non è tuttavia riuscito a delineare una strategia chiara, avendo affrontato la questione in maniera confusa, frammentaria e priva di una visione complessiva che tenesse conto delle implicazioni sostanziali per i soggetti interessati.
Soprattutto, l’iniziativa legislativa è stata concepita e promossa senza un preventivo dialogo con le comunità italiane all’estero, direttamente interessate dalle sue conseguenze, oltre che custodi della memoria storica e del legame con la cultura italiana. Questo approccio unilaterale non solo rischia di ignorare esigenze concrete e problemi pratici che dette comunità affrontano quotidianamente, ma segnala anche una certa distanza tra le scelte normative e la realtà degli individui, compromettendo la possibilità di una riforma davvero efficace e condivisa nei confronti di coloro che la norma avrebbe dovuto tutelare o, quantomeno, coinvolgere.
La riforma, pertanto, non può essere valutata solo in termini procedurali o tecnici, dato che le scelte adottate incidono direttamente sul riconoscimento e sulla percezione dei diritti di chi, pur vivendo lontano dall’Italia, mantiene con essa un legame storico, concreto e quotidiano. Sotto questo profilo, la centralizzazione delle pratiche e l’adozione di modalità cartacee, ormai superate, rischiano di creare ostacoli ingiustificati, accentuando disuguaglianze geografiche e sociali, e di allontanare lo Stato da (potenziali) cittadini che più dipendono dalla vicinanza delle istituzioni consolari.
Più in generale, a modesto avviso di chi scrive, la cittadinanza rischia oggi di essere percepita come un privilegio legato alla collocazione geografica, piuttosto che come un diritto sostanziale e universale, idoneo a consolidare il legame tra individuo e comunità e a dare concreta attuazione al principio di effettiva appartenenza allo Stato. Il provvedimento può risultare, in questo senso, poco coerente con la fondamentale missione dell’Ordinamento di garantire inclusione e pari opportunità a chi, pur risiedendo lontano dall’Italia, mantiene con essa un legame concreto, mancando altresì di coniugare modernizzazione amministrativa, attenzione alla dimensione sostanziale della cittadinanza e reale partecipazione delle comunità interessate. Il pericolo è dunque quello di trasformare la disciplina della cittadinanza in un austero meccanismo di esclusione, laddove sarebbe più opportuno privilegiarne l’aspetto sociale e inclusivo, quale occasione di valorizzazione culturale, partecipazione e strumento di coesione, che consenta di avvicinare lo Stato ai cittadini nel mondo ed esaltare la loro esperienza, le competenze e i contributi culturali ed economici.




