Le Entrate sul trattamento fiscale di quote auto-estinguibili - Reddito dall’estinzione

Le somme riconosciute agli investitori al momento dell'estinzione delle quote sono classificate come redditi di capitale: è quanto emerge dall'interpello n. 15/2024 dell’Agenzia delle entrate, che ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle quote auto-estinguibili, segnando un punto di riferimento per il settore delle start-up e delle pmi innovative.
L’interpello, attesissimo dagli operatori del mercato, getta luce sull'adozione più consapevole e sicura di uno strumento finanziario emergente nel contesto del crowdfunding. Il documento esamina le implicazioni fiscali legate all'adozione delle quote auto-estinguibili, che si caratterizzano per la loro capacità di “estinguersi” automaticamente in seguito a determinati eventi e rappresentano un'innovazione significativa per le start-up e le pmi, consentendo loro di attrarre capitale di rischio senza alterare l'equilibrio del controllo societario. Tuttavia, nonostante l'importante chiarimento apportato, permangono alcuni dubbi in merito all'applicazione concreta e alla spettanza dei benefici fiscali per gli investimenti in start-up legati a questa tipologia di investimento, sollevando la necessità di ulteriori indagini e interpretazioni per garantire una piena comprensione e applicazione delle norme. Le quote auto-estinguibili, regolate da specifiche clausole statutarie, emergono come una soluzione flessibile per le imprese che cercano di finanziarsi mantenendo al contempo la direzione strategica dei fondatori. Il loro quadro giuridico è stato approfonditamente esaminato e confermato dal Caso Assonime n. 6/2023, con riferimento alle prassi notarili consolidate, come le massime n. 190/2020 del Consiglio Notarile di Milano e n. 66/2018 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato. A differenza di altri meccanismi quali il recesso e il riscatto, le quote auto-estinguibili si “dissolvono” automaticamente al verificarsi di un evento predeterminato, senza necessità di un'azione da parte del socio o della società. L'interpello dell'Agenzia delle Entrate si è concentrato sulla natura fiscale delle somme riconosciute agli investitori al momento dell'estinzione delle quote. Tali importi sono classificati come redditi di capitale e, pertanto, la differenza tra il valore di liquidazione delle quote e il loro costo fiscale originale è soggetta a una ritenuta del 26%, conformemente all'articolo 27 del d.P.R. n. 600/1973.
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