Danno da demansionamento e mobbing

Percorso di giurisprudenza di Plus Plus 24 Diritto  - Aggiornato al 11.01.2018

Danno da demansionamento

Nozioni

Il demansionamento o dequalificazione consiste nell'assegnazione del lavoratore a compiti o mansioni inferiori rispetto a quelli che gli spetterebbero in base al suo inquadramento. L'art. 2103 c.c. disciplina l'esercizio del cosiddetto ius variandi, ossia il potere del datore di lavoro di variare – in corso di rapporto - le mansioni del lavoratore rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del D.lgs n. 81/2015, il novellato art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Lo ius variandi si configura pertanto sia in senso orizzontale con l'attribuzione di mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, sia in senso verticale con il conferimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento superiore. Per contro, è esclusa, a pena di nullità dell'atto, la possibilità di una variazione in pejus delle prestazioni di lavoro.

La ratio dell'art. 2103 c.c. va quindi individuata nell'esigenza di sintesi tra il diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro.

Il regime delineato dall'art. 2103 c.c. prevede due deroghe al divieto di demansionamento: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore e nell'eventualità di apposita previsione contenuta nei contratti collettivi. In entrambi i casi è quindi consentito al datore di lavoro di mutare in pejus le mansioni del lavoratore senza peraltro incorrere nella sanzione della nullità. È in ogni caso salvo il diritto del lavoratore demansionato alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento al momento del mutamento di mansioni.

Lo ius variandi è consentito altresì da alcune leggi speciali che prevedono – in casi eccezionali - la possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori. Più precisamente, il regime delineato dall'art. 2103 c.c. viene derogato - ma con conservazione della retribuzione più favorevole - nel caso del lavoratore divenuto inabile a seguito di infortunio o malattia (art. 1 co. 7 L. n. 68/1999) ovvero della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui le mansioni di assunzione rientrino tra le mansioni a rischio o interdette in relazione allo stato della lavoratrice (art. 7 D.lgs n. 151/2001).

Il demansionamento può inoltre essere previsto dagli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità che stabiliscano l'assegnazione dei lavoratori in esubero allo scopo di evitare il licenziamento (art. 4 co. 11 L. n. 223/1991).

...

Per leggere l'articolo in versione integrale accedi a  PLUS PLUS 24 DIRITTO