Equity crowdfunding: crescita economica e possibili investimenti

Il fenomeno start up
Rappresenta un dato assodato che il tessuto produttivo italiano si fonda prevalente sulle piccole imprese. Sono ormai note le difficoltà che dette aziende hanno registrato con l’inizio della crisi nell’ottenere finanziamenti da parte delle banche; si ritiene, inoltre, che il fenomeno del credit crunch, ovvero la scarsa propensione degli istituti di credito all’erogazione di finanziamenti alle imprese, sia destinato a continuare almeno per l’intero 2014. Alle medesime incertezze e difficoltà andrebbero incontro anche le imprese neo costituite e, soprattutto, le cosiddette startup innovative, cui il Ministero dello Sviluppo Economico sta dedicando grande attenzione nell’ottica di favorire la crescita del Paese.
Se le vecchie generazioni hanno trovato il posto di lavoro o lo hanno cercato ed ottenuto alla conclusione del percorso di studi, le future generazioni il lavoro dovranno inventarselo. Consapevoli del ruolo rivestito dalle startup innovative nel sistema economico, molti Paesi si stanno dotando di ambiziosi programmi di intervento tesi a rafforzare e ammodernare il proprio ecosistema dell’innovazione. Anche l’Italia, con il Decreto Legge 179/2012, si è dotata di misure atte a favorire la nascita e lo sviluppo delle startup innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno pubblico all’imprenditorialità. Si ritiene, infatti, che per ogni singola nuova occupazione nell’ambito dell’innovazione se ne creino almeno altre quattro di riflesso. Il mondo start up dunque diventerebbe e rappresenterebbe il volano della crescita produttiva ed imprenditoriale del Paese, anche se, almeno per il momento, non sembra che tutti abbiano consapevolezza dello strumento offerto e della sua enorme portata.
Creare le condizioni di sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative consentirebbe quindi di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all’occupazione, specie quella giovanile. Inoltre, un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità di attrarre capitale finanziario e umano dall’estero, incrementando il proprio livello di competitività e attrattività sui mercati internazionali. Sulla base di tali considerazioni e prospettive di crescita, la Legge 221/2012 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa, prevedendo in favore di quest’ultima nuovi strumenti e misure di favore per l’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione. Oltre alle deroghe normative al diritto societario codicistico, sono state previste agevolazioni per gli investimenti in  venture capital e soprattutto strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso, come il sistema di equity crowdfunding.


Cos’è l’equity crowdfunding.
Il disegno del legislatore ha previsto l’equity crowdfunding come uno strumento in grado di favorire lo sviluppo delle startup innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare tutte le potenzialità della rete. Il termine crowdfunding sta ad indicare un sistema mediante il quale tutti possono conferire somme di denaro, generalmente di qualsiasi importo, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando alcune piattaforme on line; con l’investimento on line si acquistano partecipazioni nella società il cui progetto si è scelto di sostenere mediante il finanziamento erogato e conseguenti diritti patrimoniali e amministrativi all’interno della compagine sociale.
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding, il fenomeno non è stato oggetto di regolamentazione, ma in genere fatto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti. L’Italia è, invece, il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding. Il Governo, infatti, ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con il principale obiettivo di creare un sistema affidabile che sia in grado di tutelare anche i piccoli risparmiatori e di attrarre la loro fiducia negli investimenti. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013; la regolamentazione del meccanismo, tuttavia, non ha incontrato i favori di coloro che non hanno valutato la disciplina Consob come fattore positivo, ma al contrario come l’ennesimo tentativo di burocratizzare il sistema e controllare i portafogli degli italiani anche in un settore le cui prerogative dovrebbero essere snellezza e facilità di investimento.
Ad ogni modo, gli investitori, grandi o piccoli che siano, per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire in strumenti finanziari emessi da startup innovative, sono tenuti a consultare alcune piattaforme preventivamente autorizzate e vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle startup innovative e che forniscono agli investitori le informazioni sulle startup e sulle singole offerte. Detti portali sono iscritti nel registro della Consob e destinatari di una disciplina più morbida rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti; tali piattaforme non possono, però, detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.
Una particolare forma di tutela è prevista nei confronti degli investitori retail (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.) i quali devono seguire un vero e proprio “percorso di investimento consapevole”, compilando un apposito questionario on line da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell’investimento in start up innovative. Una volta che l’investitore decide di investire in una start up, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente.
Per favorire lo sviluppo del crowdfunding e, quindi, agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle start up innovative, il Regolamento Consob prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento (profilatura MIFID) per gli investimenti che siano complessivamente al di sotto di 500,00 euro per singolo ordine delle persone fisiche e di 5.000,00 euro per gli investimenti delle persone giuridiche. Attualmente, nel Registro Consob sono presenti tre gestori autorizzati ed una impresa di servizi di investimento.


Tutele per il consumatore e caratteristiche dell’investimento
Dal momento in cui gli investitori aderiscono on line a un’offerta su un portale al momento in cui entreranno effettivamente in possesso degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta potrebbe trascorrere del tempo e talvolta l’offerta potrebbe anche non andare a buon fine. Secondo il Regolamento Consob, ad esempio, è necessario che alla chiusura dell’offerta almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti sia stato sottoscritto da investitori professionali e che siano state rispettare tutte le altre condizioni della singola offerta. È opportuno, inoltre, che gli investitori prendano conoscenza del diritto di recesso che il portale dispone e delle condizioni per il suo esercizio. Gli investitori retail, infatti, hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro 7 giorni dall’adesione è tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso, o entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori. In entrambi i casi, i finanziamenti erogati saranno restituiti.
L’investimento in start up innovative presenta caratteristiche particolari, dovute al fatto che una start up innovativa è qualcosa di completamente nuovo, senza risultati da presentare o dividendi da promettere. In primis, non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili. Inoltre, la disciplina delle start up ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili. Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui la start up consegua risultati positivi nel tempo. Chi investe in start up potrà però beneficiare di un trattamento fiscale di favore.
La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo partecipazioni di capitale delle start up innovative; si diventa, insomma, soci della start up e si partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali. Poiché si tratta, come detto, di società neo costituite operanti in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l’intero capitale investito. Per i potenziali investitori quindi, saggia regola sarebbe quella di diversificare gli investimenti; in considerazione della sua elevata rischiosità, l’investimento in start up innovative dovrebbe rappresentare un percentuale limitata del portafoglio complessivamente investito anche in attività più tradizionali (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni). Necessario inoltre prestare particolare attenzione ad eventuali cambi di controllo societario. In tal caso, sarebbe opportuno accertarsi che lo statuto della start up innovativa, che ogni socio dovrebbe conoscere, preveda in favore degli investitori, nel caso di cambio di controllo societario, il diritto di recesso o di co-vendita (c.d. tag along), indicandone modalità e condizioni.
Nonostante i predetti e per ora soltanto potenziali profili di criticità dell’investimento, il 2014 sarà per l’Italia, l’anno dell’equity crowdfunding. Le cifre del crowdfunding in Italia iniziano ad essere importanti: nel nostro Paese operano 54 piattaforme di crowdfunding; inoltre, la raccolta social di finanziamenti online per progetti condivisi ha superato il giro di boa dei 30 milioni di euro. Le piattaforme hanno ricevuto 50.000 idee di progetto. Ne è stato pubblicato circa un terzo, dei quali il 35% sono stati effettivamente finanziati. A livello mondiale solo nel 2013 sono stati raccolti 5 miliardi di dollari attraverso piattaforme di crowdfunding. Il crowdfunding è una tendenza in continua crescita e può quindi rappresentare una risorsa anche per startup e aziende.
L’ecosistema favorevole potrà costituire un forte impulso alla crescita del modello di raccolta di capitali che si affiancherà al tradizionale modo di operare dei fondi di venture capital o dei business angel. Le prime offerte iniziano a popolare i portali attualmente attivi, suscitando un sempre maggiore interesse da parte del pubblico degli utenti. La vera novità, però, riguarderebbe la possibile estensione a tutte le piccole e medie imprese dell'equity crowdfunding e, a quanto pare, al Ministero dello Sviluppo Economico si sta pensando di amplificare la platea di aziende che possono accedere alle vetrine sul web messe a disposizione dei gestori di portali. Infine, occorre segnalare che sul sito della Consob vi è una speciale sezione in inglese. Ciò in quanto, l'Italia ha adottato un modello aperto di equity crowdfunding che consente a tutti i finanziatori dei Paesi europei di poter investire attraverso questa nuova piattaforma.

Avv. Gianluca Bellino

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