Responsabilità Precontrattuale della banca per mancata stipula del contratto di mutuo.

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO. 

LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

Con l’ordinanza n. 27262/2023 del 25/09/2023 la III sezione della Suprema Corte si è espressa in tema di responsabilità precontrattuale della banca per mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante lo stadio avanzato della trattativa.

In via generale, la responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo rappresenta una forma di responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sulle parti durante le trattative e la formazione del contratto.

La violazione dei suddetti obblighi può portare a diverse conseguenze: la mancata conclusione del contratto (in caso di recesso ingiustificato dalle trattative), la conclusione di un contratto invalido o inefficace, infine, la stipulazione di un contratto valido, efficace, ma non conveniente.

Elementi Chiave della Responsabilità Precontrattuale

La responsabilità precontrattuale, disciplinata dall'articolo 1337 del Codice Civile, pone al centro quattro elementi fondamentali che devono essere soddisfatti affinché possa essere giuridicamente rilevabile:

1) Trattative Concrete e Significative: Per innescare la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti coinvolte siano state avviate trattative concrete e significative. Queste trattative devono aver raggiunto uno stadio tale da giustificare oggettivamente la fiducia nella conclusione del contratto, non ci si riferisce a conversazioni informali o a semplici intenzioni ma a trattative vere e proprie.

2) Affidamento Ragionevole: La parte che intende far valere la responsabilità precontrattuale deve aver ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto, basandosi sulle trattative in corso, questo significa che deve essere sorto un affidamento ragionevole da parte della parte lesa, la quale aveva fondate aspettative sulla stipula del contratto.

3) Interruzione Ingiustificata delle Trattative da parte di colui a cui si addebita la responsabilità precontrattuale. Ciò implica che la parte responsabile ha deciso di interrompere le trattative senza alcun valido motivo, non è sufficiente ritirarsi dalle trattative in modo arbitrario ma deve esserci una giustificazione legittima.

4) Colpa o Malafede: In caso di interruzione ingiustificata, il comportamento della parte responsabile deve essere stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa. Questo significa che la parte responsabile deve aver agito in modo negligente o scorretto. La malafede rappresenta un grado di comportamento più grave, ma la colpa è sufficiente per configurare una pretesa di responsabilità precontrattuale.

Una volta che questi elementi sono stati soddisfatti, la responsabilità precontrattuale può comportare delle rilevanti implicazioni giuridiche. La parte che ha subito un danno a causa dell'interruzione ingiustificata delle trattative ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, che può comprendere sia i danni emergenti, cioè quelli direttamente correlati all'azione, sia i danni non patrimoniali, come quelli legati all'immagine e alla reputazione.

È importante sottolineare che il potere di valutare i fatti specifici e gli elementi chiave della responsabilità precontrattuale spetta al giudice di merito. Questo significa che il giudice ha l'autorità di valutare le prove e le circostanze specifiche del caso. La sua decisione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non presenti vizi di illogicità nella motivazione.

Ogni situazione di responsabilità precontrattuale è unica e deve essere valutata alla luce delle circostanze particolari del caso. Le parti coinvolte devono raccogliere prove adeguate e comprendere appieno gli elementi richiesti per dimostrare la responsabilità precontrattuale.

Per quel che riguarda il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale, il tema è complesso e coinvolge diverse opinioni giuridiche. Da un lato, secondo la giurisprudenza prevalente, i danni risarcibili si limitano all'interesse negativo, che comprende le perdite dovute all'aver investito risorse nelle trattative per un contratto mai stipulato o inefficace.

Dall'altro lato, si ritiene che dovrebbe essere considerato anche l'interesse differenziale, che copre il pregiudizio derivante dalla stipula di un contratto con condizioni diverse da quelle che sarebbero state negoziate in assenza di cattiva fede dell'altra parte. La decisione sul tipo di risarcimento dipende spesso dalla legislazione e dalla giurisprudenza specifica del paese in questione.

Nel caso in esame, nonostante le trattative tra le parti per la conclusione di un contratto di mutuo fossero giunte ad un punto avanzato tale da aver generato un legittimo affidamento nel cliente sulla conclusione del contratto, le stesse sono poi state interrotte dall’ Istituto di credito senza un giustificato motivo.

La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’utente bancario, ha dato concreta applicazione, anche nell’ambito dei rapporti bancari, al principio generale stabilito dall’art. 1337 c.c., il quale presuppone anzitutto che: tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione.

Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da un soggetto privato o da una pubblica amministrazione può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo il giustificato motivo, l’accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione.

Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova.

Quindi, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava, su chi recede, la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buonafede e correttezza, incombendo viceversa sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti in questione.

Infine, la sentenza in commento, prende anche posizione sulla questione del danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Quest’ultimo, può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale. Elemento essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza e nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.

di Dott. Federico Benedetti