Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro da Part-Time a Full-Time

IL RIFIUTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME: UNA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In ambito giuslavoristico, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29337/2023 di data 23 ottobre 2023, ha fatto chiarezza nelle dinamiche del rapporto tra dipendenti e datori di lavoro riguardo al rifiuto da parte dei lavoratori di trasformare il loro contratto da part-time a full-time.

La sentenza, stabilisce chiaramente che, il rifiuto di un lavoratore di accettare la trasformazione da un contratto part-time a un contratto a tempo pieno non consente automaticamente al datore di lavoro di procedere al licenziamento.

Quest’ultimo, infatti, potrà procedere quindi al licenziamento solo in presenza delle seguenti condizioni fondamentali:

1) la presenza di effettive esigenze organizzative ed economiche che giustifichino la necessità di modificare il contratto (da part-time a full-time)

2) l'avvenuta proposta al dipendente di trasformare l'orario di lavoro ed il rifiuto dello stesso lavoratore

3) l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di variazione (in aumento o in diminuzione) dell'orario lavorativo ed il licenziamento.

Nel caso specifico trattato dalla Corte di Cassazione, un'azienda ha visto un considerevole aumento della clientela, rendendo necessario il ricorso a prestazioni a tempo pieno da parte di una dipendente che precedentemente lavorava a tempo ridotto. Tuttavia, di fronte al rifiuto della dipendente di accettare questa modifica, l'azienda ha assunto un nuovo dipendente a tempo pieno e ha successivamente licenziato la dipendente a tempo ridotto dopo un periodo di formazione per il neoassunto.

La dipendente ha contestato il licenziamento, sostenendo che fosse una misura ritorsiva in risposta al suo rifiuto di modificare il contratto impugnando il recesso considerandolo privo di giustificato motivo oggettivo.

Il giudice di primo grado aveva respinto le domande della lavoratrice, mentre, in appello era stata dichiarata la nullità del recesso con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate, in quanto in base all’ art. 8 d.lgs n.81/2015 il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio orario di lavoro non costituiva giustificato motivo di licenziamento. La Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto pretestuosa la prospettazione di una riorganizzazione aziendale attuata mediante l'assunzione full time di un nuovo contabile per fronteggiare l'incremento dell'attività lavorativa, affermando che comunque era rimasta indimostrata l'impossibilità della società di attuare misure diverse dal licenziamento, quali la ripartizione tra le due contabili del pacchetto clienti.

Tuttavia, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29337/2023 ha stabilito che: “come correttamente indicato dalla Corte territoriale, la norma fondamentale da tenere in considerazione, in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro della dipendente è il D.Lgs. n. 81 del 2015, art 8 comma 1 ratione temporis applicabile, secondo cui il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Orbene, è stato precisato, in sede di legittimità, che la previsione di tale disposizione non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa del full time), ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico di parte datoriale.

 In tal caso, ai fini del giustificato motivo oggettivo, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno (o parziale come nel caso in esame), ma solo con l'orario differente richiesto; l'avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto dei medesimi; l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell'orario ed il licenziamento (Cass. N. 21875/2015).

Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro part time, come articolato, diventa pertanto una componente del più ampio onere della prova del datore che comprende le ragioni economiche da cui deriva la impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e l'offerta del full time rifiutata (in termini sempre Cass. n. 12244/2023)”.

In conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza, qui in parola, offre un ulteriore chiarimento in materia giuslavoristica e, più in particolare, sulla posizione del lavoratore che rifiuta il passaggio del rapporto di lavoro da part- time a full- time, sottolineando che affinchè si possa affermare la nullità del licenziamento, sia necessario l’intento ritorsivo datoriale che, deve essere oggetto di prova da parte del lavoratore.

dI Dott. Federico Benedetti