Diritto all’oblio e diritto di cronaca: le Sezioni Unite investite della questione

Il delicato bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca torna nuovamente nelle aule della Suprema Corte che, con ordinanza interlocutoria, rimette la questione alle Sezioni Unite, stante la particolare importanza da quest’ultima rivestita.

In Italia, il diritto all’oblio è stato riconosciuto in tempi relativamente recenti,  pur essendo comparso nella giurisprudenza già intorno all’inizio degli anni novanta.

Infatti, ha trovato riconoscimento normativo solo con l’entrata in vigore del Regolamento 679/2016.  Con la locuzione “diritto all’oblio” si intende il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.[1]

Dalla stessa definizione appare chiaro come, sempre più spesso, un diritto di tale portata si ponga in contrasto con il complementare il diritto di cronaca.

Quest’ultimo, esplicitamente previsto e tutelato dall’ Art. 21 Cost., rappresenta il diritto a divulgare informazioni relative a fatti o avvenimenti di pubblico interesse e che, per giurisprudenza costante, è sottoposta ai limiti di verità, continenza e pertinenza (ex multis Cass. 8 maggio 2012 n. 6902).

Il caso di specie, oggetto di controversia, concerne la pubblicazione a mezzo stampa di un articolo che ripercorreva avvenimenti di cronaca nera avvenuti circa 27 anni prima.

Nel testo della pubblicazione era menzionato il responsabile, condannato con sentenza definitiva, di tali fatti.

Questi conveniva in giudizio la testata giornalista e l’autore dell’articolo, rivendicando la lesione del proprio diritto all’oblio.

La terza Sezione, investita della causa, ha dunque ritenuto di sollecitare la funzione nomofilattica propria della Corte, demandando le Sezioni Unite di determinare compiutamente l’espansione del diritto all’oblio ed i rispettivi limiti entro cui “sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca”.

 


[1] (vedesi U. Ambrosoli, M. Sideri, Diritto all’oblio, dovere della memoria, Milano 2017).