NOVITÀ NELL’EQUITY CROWDFUNDING: DEBUTTANO I MINIBOND PER IL FINANZIAMENTO DELLE PMI

Grandi novità per il mondo delle piattaforme di crowdfunding e per le piccole medie imprese italiane. La Consob ha approvato, con delibera numero 21110 del 10 ottobre, le modifiche al Regolamento che recepiscono le norme (l’articolo 100-ter) inserite nel testo unico della finanza dalla legge di Bilancio per il 2019 in cui si conferma come i minibond debutteranno su queste piattaforme.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento.

1. Le PMI potranno emettere mini-bond tramite portali che potranno essere sottoscritti anche da investitori retail

La Consob ha individuato le categorie di investitori (ulteriori rispetto a quelli professionali o soggetti come fondazioni bancarie o incubatori di start up) che potranno sottoscrivere le obbligazioni:

  • coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
  • coloro che si impegnano a investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
  • gli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Quindi potranno essere sottoscritti, in un portale di crowdfunding, titoli di debito, oltre che di equity.

Si tratta a conti fatti di un’opportunità in più per le Pmi in cerca di risorse per sviluppare i loro progetti imprenditoriali, tenendo conto che l’importo massimo per ogni emissione è fissato a 8 milioni di euro.

2. Gli intermediari finanziari

Accanto all’introduzione della possibilità per gli investitori retail di sottoscrivere titoli di debito tramite intermediari finanziari, viene confermata la facoltà dei portali di dare mandato alle società che gestiscono reti di promotori/intermediari finanziari per offrire prodotti che comprendono investimenti in equity crowdfunding.

3. Società estere

È stata confermata, per i portali italiani di equity crowdfunding, la possibilità di raccogliere capitali anche per le società con sede in un Paese membro dell’Unione Europea, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal regolamento Consob.

4. Bacheche per lo scambio quote

I portali hanno la possibilità di istituire, sul proprio sito, bacheche online per la “compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding”. 

Sono presenti dei limiti a questa nuova tecnologia. Le bacheche infatti possono essere create soltanto dalle piattaforme autorizzate dalla Consob, possono pubblicare soltanto annunci di società che hanno raccolto fondi tramite la piattaforma che apre la bacheca e non possono adottare tecnologie in grado di proporre investimenti mirati e personalizzati per chi decide di investire.

5. Quotazione emittenti

In definitiva si può affermare come nasca una nuova sinergia tra il settore fintech e Piazza Affari. L’Autorità ha infatti stabilito che si dovranno pubblicare “le informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’offerente”. Con questa nuova dicitura sono quindi comprese anche “le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR”. Semplificando, anche le società emittenti potranno lanciare campagne di equity crowdfunding propedeutiche a una successiva quotazione su Borsa Italiana.