Riforma del processo civile - Impugnazioni ordinarie - Giudizio in Cassazione

1. Premessa

L’intervento riformatore della L. 26 novembre 2021 n. 206 discende dall’esigenza di provvedere al riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

In particolare, per il giudizio in Cassazione si prevedono delle modifiche in ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, già in vigore nel codice del processo amministrativo e nel codice di giustizia contabile, da estendere anche al sistema della giustizia civile. Ed invero, l’art. 1, comma 17, lettera d) della legge n. 206/2021 precisa che «i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità».

Più in dettaglio, l’art 1, comma IX, della legge delega elenca i principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di Cassazione, così da poter semplificare la procedura, improntandola a criteri di maggiore celerità ed efficienza, sinteticità e chiarezza.

Per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale in Cassazione, è stabilito che il ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa, nonché la chiara e sintetica esposizione dei motivi. Successivamente è prevista l’uniformazione dei riti camerali con la soppressione della sezione ‘‘filtro’’ (art. 376 c.p.c.) e del procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. Viene quindi introdotto un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

La riforma prevede quindi il c.d. ‘‘rinvio pregiudiziale’’ in Cassazione: i giudici di merito, quando dovranno decidere su una questione di diritto sulla quale hanno preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, hanno la facoltà di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del quesito posto e per definire questioni di diritto importanti, non ancora affrontate e che presentano gravi difficoltà interpretative, in presenza di determinati requisiti.

Il rinvio pregiudiziale in Cassazione sospende il giudizio di merito per il tempo che occorre in attesa della pronuncia della Corte.

Prima di analizzare i principi e i criteri direttivi in materia di giudizio di Cassazione così come attuati dal decreto legislativo recante l’attuazione della legge delega di riforma del processo civile, occorre rammentare che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, con il quale è possibile censurare solo specifici vizi della sentenza, previsti dall’art. 360, comma I, c.p.c. Sono impugnabili in Cassazione le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado. Ai sensi dell’art. 360, comma II, c.p.c. sono, inoltre, impugnabili con ricorso in Cassazione le sentenze del Tribunale - non anche quelle del Giudice di Pace - appellabili se le parti concordano nell’omettere l’appello (c.d. ricorso per saltum).

Nell’ottica della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, particolare rilievo assume l’istituto del “ricorso nell’interesse della legge”, che può essere sollevato unicamente dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. A mezzo di tale ricorso il Procuratore generale chiede alla Corte di Cassazione di enunciare “nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi” (art. 363, comma I, c.p.c.). In particolare, con il principio di diritto, la Corte di Cassazione espone quale sia la corretta interpretazione della norma di diritto oggetto del ricorso.

Di regola, i ricorsi sono decisi dalle Sezioni semplici, formate da cinque magistrati. In alcune ipotesi, la decisione spetta alle Sezioni Unite, composte da nove magistrati. La Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni Unite nei casi indicati dall’art. 374 c.p.c., tra cui si annovera l’ipotesi in cui deve decidere su questione di massima di particolare importanza.

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