Illeciti anticoncorrenziali

Illeciti anticoncorrenziali: le valutazioni del giudice di merito dopo il procedimento avanti all'AGCM

Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza del 4 ottobre 2021 n. 26869 Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della l. n. 287 del1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14- ter della stessa legge, a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, il giudice del merito, considerate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (e in particolare dalla sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16, della Corte di giustizia), non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta; in particolare deve tener conto della valutazione preliminare della Commissione e degli elementi desumibili dalla comunicazione delle afferenti risultanze, onde considerarle quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata, nel contesto di tutte le emergenze, anche di diverso tenore, acquisite in giudizio.

....continua la lettura su 

https://modulo24societa.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=37764313#showdoc/37764313