Parametri e soglie di rilevanza rigorose per le pratiche commerciali scorrette nelle banche

Parametri e soglie di rilevanza rigorose per le pratiche commerciali scorrette nelle banche: il TAR conferma le sanzioni dell'AGCM

TAR Lazio - Roma, sez. I, Sentenze 14 novembre 2018 n. 10965/2018, 10966/2018, 10967/2018, 10968/2018, 10969/2018.

È legittima la sanzione inflitta dall'AGCM per pratiche riconducibili a pubblicità ingannevole anche laddove il consumatore non abbia patito un pregiudizio economico effettivo ma quest'ultimo risulti in via potenziale, trattandosi di norme che - complessivamente considerate - arretrano sensibilmente lo stadio di rilevanza delle condotte a fini sanzionatori. Coerentemente, in capo all'autore delle pratiche commerciali scorrette, non è necessario accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in termini di dolo e colpa.

Il quadro normativo

La cornice normativa di riferimento è rappresentata dal Codice del Consumo, d.lgs. n. 206/2005. In particolare, limitatamente a quanto ivi di rilevanza, l'art. 21 è norma incentrata sulla cd. "pratica commerciale scorretta", definita dal legislatore come quella pratica che contiene informazioni non rispondenti al vero o che, seppur corretta e veritiera, risulta idonea a fuorviare la decisione di natura commerciale del consumatore, rispetto ad alcuni elementi quali: la natura del prodotto; le caratteristiche principali, inclusi i rischi; il ruolo del professionista; il prezzo; i diritti del professionista; i diritti del consumatore.

Il secondo comma della disposizione qualifica, altresì, come ingannevoli e a ricomprendere nello spettro applicativo della norma le pratiche che, concretamente, alla luce del complessivo quadro circostanziale, inducano o siano idonee a indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, così ponendo il disvalore non sulla pratica in sé, ma sull'effetto che una certa condotta è in grado di produrre.

Inoltre, l'art. 22 qualifica come omissioni ingannevoli quelle pratiche commerciali che si estrinsecano nell'omissione di informazioni rilevanti per il consumatore medio e, cioè, delle quali quest'ultimo necessita al fine di prendere una decisione commerciale consapevole.

Una disposizione di ulteriore valenza, nella specie, è costituita dall'art. 3 della legge 689/1981, in materia di elemento soggettivo: il principio è quello per cui delle infrazioni amministrative si risponde se il fatto sia stato posto in essere con coscienza e volontà, non importa se con dolo o colpa. Considerando che la legge 287/90 - in materia di concorrenza e potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - opera rinvio alla legge 689/1981, il principio sopra riportato e inerente all'elemento soggettivo costituisce criterio alla luce del quale l'Autorità può infliggere sanzioni, così ampliando lo spettro di rilevanza delle infrazioni.

Contraltare, in questo, è rappresentato dalla gravità dell'infrazione, quale parametro di riferimento da apprezzare sulla scorta di tutte le circostanze del caso concreto, dunque in un'ottica globale e non a livello di singoli elementi.

Il caso di specie

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (innanzi, anche, "AGCM") ha inflitto sanzioni amministrative pecuniarie - in rigetto degli impegni proposti - a fronte di ritenute pratiche commerciali scorrette poste in essere, in concorso tra loro, da istituti bancari e società intermediarie nella vendita di diamanti.

In particolare, le pratiche commerciali scorrette sono consistite nell'aver diffuso materiale promozionale - avvalendosi della particolare affidabilità che l'istituto bancario può vantare presso la clientela pubblica - rappresentante in maniera incompleta e ingannevole elementi fondamentali nell'acquisto di diamanti, quali: il prezzo di vendita; i parametri di oscillazione del valore futuro; la rivendibilità dell'acquisto; la qualifica dell'intermediario venditore quale leader nel settore.

Sul versante delle società di vendita dei diamanti, l'istruttoria condotta dall'AGCM – culminata con la comminatoria delle sanzioni - ha rivelato come queste determinassero il prezzo dei diamanti in un importo triplicato rispetto all'effettivo valore, rappresentandone il valore come sempre in crescita e la possibilità di rivendita a quotazione certa...  Continua la lettura su Sistema Società, in PlusPlus24Diritto