Iscrizione della s.p.a. nel Registro delle Imprese

Le continue riforme intervenute in ambito societario, non hanno risparmiato neanche la disciplina relativa alle società per azioni; tale forma societaria, essendo generalmente scelta da realtà imprenditoriali medio-grandi che hanno bisogno di una normativa molto chiara e snella. Pare essere stato proprio questo il fil rouge che ha seguito dapprima il legislatore del 2000, e ancor più quello del 2003, quando ha inteso alleggerire la fase iniziale di costituzione di una nuova società per azioni. Si è passati da un procedimento composto da tre fasi, che vedeva la necessaria partecipazione di tre tipologie diverse di soggetti, a un procedimento bifasico che identifica nel notaio rogante e nel Conservatore del Registro delle Imprese, i soggetti responsabili della verifica del rispetto delle disposizioni codicistiche. La soppressione della fase dell'omologazione, infatti, ha visto scomparire del tutto l'intervento dell'autorità giudiziaria e ha allo stesso tempo posto in capo al notaio oneri ancora più severi e stringenti, il cui mancato assolvimento comporta sanzioni amministrative e disciplinari. Il notaio può senza dubbio essere considerato il soggetto responsabile dell'intero iter di costituzione della società . Dal canto suo, il Conservatore del Registro, effettua un controllo prettamente formale, volto a verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta. La fase di costituzione, ben scandita dal legislatore, ha quale scopo principale quello di vietare all'interno del panorama giuridico-economico italiano società per azioni "irregolari", ossia distanti dalla normativa dettata dal legislatore.