DIRITTO ALL’OBLIO, I DANNI SCATTANO CON LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

un estratto del commento pubblicato su Il Mensile – Responsabilità e Risarcimento (mese di Maggio 2023), la rivista parte integrante del Modulo24 Responsabilità e risarcimento.
 
L’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito di un quotidiano online è idoneo a costituire titolo valido per richiedere il risarcimento del danno subito posteriormente alla richiesta di cancellazione o aggiornamento della notizia pubblicata.
Con la sentenza n. 6116 del 1° marzo 2023, la Terza sezione civile della Cassazione torna sul bilanciamento tra il diritto all’oblio e quell’interesse pubblico, effettivo ed attuale, tale da giustificare il mantenimento di vicende personali del passato nei siti online delle testate giornalistiche. La Corte si sofferma sul momento dell’obbligo di intervento del titolare del sito web. 
La questione oggetto di causa, infatti, ha dato occasione ai giudici di legittimità di specificare, coerentemente con la giurisprudenza della Corte Ue (da ultimo, grande sezione, 8/12/2022, n.460), se questo obbligo di intervento presupponga una richiesta dell’interessato oppure vi preesista, per il solo fatto della sopravvenuta inattualità della notizia per effetto del decorso tempo. In quest’ultimo caso sarebbe configurabile la responsabilità risarcitoria del titolare del trattamento per non aver provveduto anche in difetto di una richiesta dell’interessato, mentre, nella prima ipotesi, il risarcimento sarebbe dovuto solo per il tempo posteriore alla richiesta. 
Il caso esaminato dalla Cassazione vede una società editoriale citata in giudizio da un soggetto le cui vicende giudiziarie penali erano state, dalla suddetta società editrice, a suo tempo pubblicate su un sito web, per rispondere dei danni derivanti dell’ingiustificato rifiuto o ritardo subiti posteriormente alla richiesta di cancellazione o di aggiornamento della notizia pubblicata.
A riguardo, l’articolo 17 del regolamento n. 679 del 2016 e l’articolo 7 del Dlgs 196/2003, riconoscono il diritto all’oblio al soggetto interessato. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi elencati all’articolo 17 del Gdpr dalla lettera a) fino alla f).
La Corte ha affermato il principio per cui la testata giornalistica online è tenuta al risarcimento qualora si rifiuti in maniera ingiustificata di rimuovere o aggiornare le notizie inerenti procedimenti penali.
Infatti, il perdurare, nel sito online di un giornale, di una notizia relativa ad un soggetto coinvolto in un procedimento penale non può essere considerato un illecito di per sé idoneo a generare il diritto al risarcimento del danno anche se l’editore non abbia provveduto ad aggiornare la pagina online con le informazioni riguardanti l’esito finale del suddetto procedimento. Tuttavia, il soggetto coinvolto nel procedimento penale ha il diritto di richiedere che la notizia che lo riguarda sia aggiornata o rimossa. Da tale diritto consegue che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a costituire titolo valido per la richiesta di risarcimento del danno subito posteriormente alla richiesta.
 
di Avv. Donato Silvano Lorusso e Dott. Marco Cappellazzo - BLB Studio Legale