COVID-19

COVID-19: dall'impatto trasversale sul mondo del diritto alla responsabilità per reato di epidemia colposa

Commento a cura dell'Avv. Mario Benedetti – Avv. Alessandro D'Achille – BLB STUDIO LEGALE

La crisi epidemiologica da COVID-19, che l'11 marzo 2020 il Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato pandemica - laddove la definizione di pandemia, a cura dell'OMS, è presentata come ‘‘un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie'' - sta drammaticamente colpendo il nostro Paese, mettendo tutti noi duramente alla prova.

È una sfida senza precedenti per il nostro sistema sanitario, ma anche un grave shock economico, dinanzi al quale il Governo sta faticosamente praticando tutta una serie di iniziative primariamente volte ad assicurare l'adeguato approvvigionamento dei presidi sanitari, a difendere i posti di lavoro, a dare sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del settore finanziario possa continuare a sostenere l'economia, all'attivazione della clausola generale di fuga - ‘‘general crisis clause'' - dal Patto di stabilità e di crescita, a finanziare la ricerca scientifica di emergenza per vaccini e terapie.

L'emergenza, oltreché sanitaria, è anche giuridica.

A partire dalla pletora di fonti normative che negli ultimi due mesi ha inondato il nostro ordinamento, a monte della quale si colloca la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza - ex art. 7, comma I, lettera c) del Codice della protezione civile - e dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito con modificazioni dalle legge 5 marzo 2020 n. 13, da cui è originata una ‘‘alluvione'' di D.P.C.M., quale strumento giuridico ‘‘flessibile'' - ma, al contempo, fragile, configurando una fonte normativa secondaria non avente forza di legge, adottata sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri ed impugnabile innanzi al giudice amministrativo -, adoperato dal Premier Conte per fronteggiare lo stato emergenziale.

È con il predetto strumento giuridico che è stata via via estesa la portata quali-quantitativa delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, rispetto alle quali non sempre è agevole rinvenire un sicuro ancoraggio nel decreto-legge a monte; trattasi di misure che hanno gradualmente intaccato diritti costituzionalmente presidiati - come la liberà personale ex art. 13 Cost., la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e la libertà di riunione ex art. 17 Cost. - le cui restrizioni, secondo il dettato costituzionale, sono ammissibili allorquando coperte da una riserva di legge - o di uno degli atti ad essa equiparati -, quale fonte primaria che meglio risponde a considerazioni di ordine garantistico, presupponendo la necessaria interlocuzione del Parlamento, il controllo del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e della Corte Costituzionale in sede di controllo di legittimità costituzionale.

Ed è proprio mentre imperversa il dibattito tra i costituzionalisti - a chi si esprime in termini di ‘‘eclissi delle libertà costituzionali'', risponde chi sacrifica l'approccio formalistico sull'altare dello stato emergenziale -, che gli operatori del diritto, sul versante civilistico, parrebbero - per vero senza eccessivi sforzi ermeneutici -, aver già ‘‘incasellato'' la crisi epidemiologica da COVID-19 nel novero delle c.d. ‘‘sopravvenienze contrattuali'', in presenza delle quali l'applicazione del principio dell'obbligatorietà del contratto - ‘‘pacta sunt servanda'' – può subire limitazioni, sopravvenienze concretantesi in circostanze esterne all'accordo, di carattere eccezionale ed imprevedibili, intervenute dopo la stipulazione del contratto o prima della completa esecuzione dello stesso, il cui verificarsi determina, a carico della prestazione, inizialmente aderente alla volontà delle parti, una eccessiva onerosità ovvero la rendano inidonea al soddisfacimento degli interessi in vista dei quali era stata convenuta.

Posto che l'indagine del giurista non può non principiare dall'esame delle singole pattuizioni contrattuali, in cui l'autonomia negoziale può declinarsi nella direzione di prevedere specifiche clausole di hardship, di forza maggiore, o altrimenti denominate - nei contratti di assicurazione, ad esempio, viene sovente esclusa la copertura assicurativa al verificarsi di un evento epidemiologico o pandemico - su di un piano più generale pacifica appare l'intoccabilità tanto dell'art. 1256 c.c. - da leggersi in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1463 c.c. - quanto dell'art. 1467 c.c..

La prima delle disposizioni testé citata opera a sua volta un distinguo tra l'impossibilità temporanea della prestazione, da cui discende un sostanziale ‘‘congelamento del rapporto'' in guisa che, fintantoché l'impossibilità perdura, alcun profilo di responsabilità potrà essere ascritto al debitore, e l'impossibilità definitiva, che si configura allorquando in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, e da cui discende l'estinzione dell'obbligazione - con la conseguenza che la parte liberata non potrà richiedere la controprestazione, mentre sarà tenuta a restituire quella ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Più nello specifico, parrebbe perfettamente attagliarsi all'emergenza sanitaria in atto, la fattispecie del c.d. ‘‘factum principis'', che la giurisprudenza tradizionalmente annovera tra le ipotesi che rendono oggettivamente impossibile, in via temporanea o definitiva, l'esecuzione della prestazione, configurabile laddove l'inadempimento contrattuale del debitore sia da ricondursi al di lui contegno ottemperativo di un ordine o di un divieto dell'autorità amministrativa sopravvenuto - proprio come i decreti ministeriali e le ordinanze regionali che hanno adottato misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui inosservanza è fonte di responsabilità penale ex art. 650 c.p. - che non fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale il debitore abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato senza successo tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.

Del pari pacifica appare l'invocabilità dell'articolo 1467 c.c., operante nella diversa ipotesi in cui l'osservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni d'igiene e di sanità abbiano reso non impossibile ma eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti; in tale caso, la parte tenuta alla prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con effetto liberatorio ‘‘ex nunc'' rispetto alle prestazioni da eseguire e con effetto recuperatorio ‘‘ex tunc'' rispetto a quelle già eseguite - diversamente, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il valore abdicativo della domanda di risoluzione opera per l'avvenire e non si estende alle prestazioni già eseguite -, mentre la parte contro la quale è domandata la risoluzione del contratto può evitarla, ‘‘rinegoziandone'' il contenuto offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

A tal proposito, si rammenta come l'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - c.d. Cura Italia - recante ‘‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'', andando ad incidere l'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha inserito l'articolo 6-bis che contiene l'espressa e quanto mai ‘‘rassicurante'' previsione secondo cui il rispetto delle misure di contenimento previste nel decreto ‘‘è sempre valutato'' ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti.

La ‘‘trasversalità'' dell'emergenza abbraccia anche il ramo del diritto penale, e se è vero che tanto si potrebbe disquisire ad esempio in ordine alla natura del reato di natura contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. - ‘‘Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità'' - quale norma penale ‘‘in bianco'' in considerazione del fatto che il precetto della norma viene individuato da una fonte di rango inferiore alla legge - nella specie il decretolegge 23 febbraio 2020 n. 6 -, così come un capitolo a sé meriterebbe la disamina dell'astratta configurabilità in capo al datore di lavoro, in caso di contagio e morte del lavoratore, della responsabilità penale per lesioni personali gravi/gravissime - ex art. 590 c.p. - o di omicidio colposo - ex art. 589 - aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche - ad esempio, per omessa o insufficiente sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.lgs. 81/08, o in relazione alla violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali e quelli connessi al rischio biologico ex artt. 17, 26 e 271 del decreto citato -, centreremo, seppur brevemente, l'attenzione sul reato di epidemia colposa ex artt. 438 e 452 c.p. - punito nella forma aggravata fino a 12 anni di reclusione - tristemente tornato in auge.

Nella mente degli italiani sono ancora impresse le immagini dell'assalto alla stazione ferroviaria centrale di Milano, con cui centinaia di persone, in spregio alle direttive imposte dal governo per il contenimento dell'epidemia di COVID-19 - divieto di assembramento e rispetto della giusta misura di sicurezza – hanno affollato biglietterie e vagoni dei treni diretti verso il Sud Italia, all'indomani dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 con cui l'intero territorio nazionale sarebbe stata dichiarato ‘‘zona protetta''.

Costituendo l'emergenza sanitaria in atto un novum assoluto - esiste, per vero, un numero esiguo di decisioni di merito inerenti a focolai di salmonella, definite con pronunce di assoluzione -, andremo a ripercorrere i più recenti arresti giurisprudenziali formatisi in materia di Hiv, Aids e Infezioni sessualmente trasmesse e, specificamente, attorno alla nozione di epidemia - la sola rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di epidemia colposa -, da distinguersi rispetto a quella di cluster epidemico.

Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica, per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida e imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio, colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui. Dalla nozione medica diverge quella giuridica, più circoscritta, abbracciata dalla giurisprudenza - e, da ultimo, da Cass. n.48014/2019 - secondo cui ‘‘Ai fini della configurabilità del reato di epidemia può ammettersi che la diffusione dei germi patogeni avvenga per contatto diretto fra l'agente, che di tali germi sia portatore, ed altri soggetti, fermo restando, però, che da un tale contatto deve derivare la incontrollata e rapida diffusione della malattia tra una moltitudine di persone''. Ancora diversa è la nozione di cluster epidemico, ossia l'aggregazione di casi di infezione collegati tra loro in una determinata area geografica e in un determinato periodo, che si diversifica da quella di epidemia a cui inerisce strutturalmente il profilo della consistenza del dato quantitativo, del numero particolarmente elevato di soggetti infettati. In presenza di un fenomeno quantitativamente circoscritto, da cui non possa discendere un ‘‘disastro sanitario'', si sarebbe quindi in presenza, nel senso fatto proprio dalla legge penale, di un cluster epidemico e non di una epidemia - ciò che in altri termini rileverebbe, è non tanto il contagio avvenuto ma la pericolosità di potenziali ed ulteriori contagi.

Orbene, tanto precisato su di un piano definitorio, la giurisprudenza maturata in materia di Hiv, se da un lato ha riconosciuto che, almeno di regola, il contagio umano, ossia quello che si realizza mediante il contatto fisico con le vittime - come attraverso il rapporto sessuale - non possa essere ricondotto alla nozione normativa di diffusione, che presuppone la separazione della materia contagiosa, ossia dei germi patogeni dal vettore e che non copre i casi di trasmissione di detti germi mediante una sequenza di condotte di contatto sessuale, dall'altro lato non ha tuttavia escluso che nella nozione di diffusione possano rientrare – in via di ‘‘eccezione'' - altre forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, potendosi ammettere, anche attraverso queste modalità, contagi rapidi di un numero potenzialmente elevato di persone.

Concludendo, anche se di regola le forme di contagio per contatto fisico non si pongono, per le loro caratteristiche intrinseche, come antecedente causale del fenomeno epidemico (il cui evento tipico, lo si ribadisce, si connota per la diffusività incontrollata del contagio all'interno di un numero rilevante di soggetti e per una durata cronologicamente limitata, che reca con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione), la dolosa o colpevole propagazione del virus COVID-19 da parte di chi si sia deliberatamente sottratto alle misure legalmente imposte dalle autorità, ed abbia così cagionato - secondo un preciso percorso causale, la cui dimostrazione è tutt'altro che agevole - l'evento diffusivo, parrebbe - il condizionale è d'obbligo in difetto di precedenti giurisprudenziali - sfuggire a questa regola, e quindi ammettere la contestazione del sopra citato reato.