Rating di legalità ed omessa previsione di misure di compensazione

La lettera di invito a procedura ristretta di gara che preveda il rating di legalità quale criterio premiale all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, senza prevedere meccanismi di compensazione per evitare di penalizzare imprese estere, e/o di nuova costituzione, e/o carenti del previsto fatturato, non è conforme al disposto di cui all'art. 95, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 ed alle Linee guida n. 2/2016 adottate dall'A.N.A.C. e, pertanto, deve essere annullata, in parte qua, insieme alla relativa aggiudicazione [massima non ufficiale]. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 10 ottobre 2019 n. 6907

Il quadro normativo – Allo scopo di promuovere il consolidamento della legalità, della deontologia e della cultura etica nel contesto aziendale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) attribuisce, su istanza delle imprese richiedenti, un rating di legalità, il quale può essere definito come indicatore sinottico del rispetto di determinati standard di legalità da parte dell'azienda nella gestione del proprio business. In particolare, ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, così come successivamente modificato, dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012 n. 62, e del Regolamento attuativo emanato dall' A.G.C.M. con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018, tale punteggio che viene espresso sotto forma di stellette, da un minimo di una ad un massimo di tre, è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni e ha una durata di due anni dal rilascio, rinnovabili su richiesta.

Le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L 18 aprile 2019 n.32 - c.d. Sblocca Cantieri, da ultimo convertito con L. 55/2019) e delle Linee guida n. 2/2016 adottate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, compatibilmente con il rispetto delle norme sovranazionali ed i principi fondanti in materia di appalti pubblici, sono tenute ad indicare nel bando di gara, nell'avviso o nella lettera di invito, i criteri premiali da applicare nella valutazione dell'offerta "in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente", nonché misure compensative al fin di evitare l'esclusione di microimprese, PMI, imprese estere, imprese di nuova costituzione o sprovviste del richiesto fatturato.

La normativa in disamina trova fondamento nell'intento di favorire e premiare le imprese più meritevoli, le quali siano in grado di dimostrare il rispetto delle norme vigenti – in particolare quelle in tema di legalità, sicurezza dei lavoratori, salute e rispetto dell'ambiente – ed il perseguimento dei propri obiettivi di business con trasparenza, attraverso una serie di benefici. Una comprovata Corporate Social Responsability ha dimostrato, infatti, di avere un impatto reputazionale favorevole per le imprese e risulta determinante, in misura sempre maggiore, nella concessione di benefici di natura fiscale e finanziamenti da parte di istituti di credito e Pubbliche Amministrazioni, contribuendo, al contempo, a preservare la concorrenza tra imprese e la par condicio competitorum.

Il caso di specie – La società Pi. S.r.l. ha proposto appello nei confronti della sentenza del 19 dicembre 2018, n. 1629 della Sezione II del T.A.R. per la Puglia, la quale aveva parzialmente respinto e parzialmente dichiarato improcedibile il ricorso da lei presentato contro il provvedimento di aggiudicazione...

continua la lettura su Sistema Società - PLUSPLUS24DIRITTO