Risarcimento punitivo

Percorso di giurisprudenza di Plus Plus 24 Diritto - Aggiornato al 11.01.2018 

Danni punitivi

Nozione - I danni punitivi (o esemplari), in inglese punitive (o exemplary) damages, rappresentano un istituto giuridico degli ordinamenti di Common Law e, in particolare, degli Stati Uniti, la cui previsione implica, per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il riconoscimento in capo al danneggiato di un risarcimento ulteriore rispetto a quello avente funzione compensativa del danno subito (i compensatory damages), ove risulti provato il dolo – malice – o la colpa grave – gross negligence – del danneggiante.

Caratteri generali - La previsione dei danni punitivi determina la sovrapposizione della funzione punitiva, tipica della sanzione penale, a quella risarcitoria, tipica dell'illecito civile.

La ratio dell'istituto è orientata a:

-       punire l'autore dell'illecito;

-       fungere da efficace deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori;

-       premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto;

-       ristorare la vittima per il pregiudizio subito.

Il riconoscimento del maggiore risarcimento così come la determinazione della sua entità sono rimessi alla discrezionalità del giudice.

Ordinamenti di Common LawL'istituto dei danni punitivi è riconosciuto nella maggior parte degli stati federati dell'ordinamento statunitense. La considerevole entità delle somme liquidate e la progressiva estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto, finanche riconosciuto per ipotesi di responsabilità contrattuale, hanno contribuito, secondo alcuni, a determinare un incremento della litigiosità, anche tenuto conto della liceità riconosciuta negli Stati Uniti ai patti di quota lite, frequentemente stipulati tra avvocati e clienti.

La Corte Suprema americana, sin dal 2003, al fine di scongiurare un utilizzo distorto dell'istituto dei punitive damages, ha statuito che gli stessi non possono essere risarciti per un importo superiore a dieci volte l'entità del danno effettivamente patito (sentenza del 7-4-2003 nella causa State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Inez Preece Campbell).

Nel Regno Unito, dove pure ha avuto origine (il primo riconoscimento da parte di una giudice risale al 1763, nella causa Wilkes v. Wood), l'istituto ha conosciuto minor fortuna rispetto agli Stati Uniti ed è stato ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; negli ultimi anni, tuttavia, i giudici inglesi vi hanno fatto maggior ricorso specie nei casi in cui a risultare lesi siano stati i diritti fondamentali della persona.

Ordinamenti di Civil Law L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di Civil Law, salvo limitatissime eccezioni (i codici civili di Brasile, Norvegia e Polonia li prevedono in alcuni casi), in quanto considerato incompatibile con il principio di separazione tra diritto civile e diritto penale. Nell'ordinamento italiano prevale la concezione riparatoria del danno, per cui si considera risarcibile ogni perdita che sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo, nella duplice veste del danno emergente e del lucro cessante.

Quanto alle modalità risarcitorie, è prevista l'integrazione in forma specifica – nei casi in cui ciò sia possibile – o in alternativa per equivalente (art. 2058 c.c.); in entrambe le ipotesi l'obbiettivo è porre la parte lesa nella condizione in cui si sarebbe trovata se la prestazione fosse stata correttamente eseguita o il fatto dannoso non si fosse prodotto, prevedendo altresì un'equa riduzione dell'importo nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia contribuito a determinare il danno in misura del grado della colpa e delle conseguenze (art. 1227 c.c.).

La cautela dell'ordinamento italiano nei confronti dei punitive damages va rinvenuta nella tradizionale bipartizione tra responsabilità civile – contrattuale e/o extracontrattuale – e responsabilità penale, considerato che il nostro ordinamento riserva al Legislatore penale il monopolio sanzionatorio.

Il pedissequo recepimento dell'istituto in commento rischierebbe di dare la stura a forme di arricchimento ingiustificato in capo al danneggiato con contestuale aggravamento della posizione del danneggiante, in spregio al principio di proporzionalità sul quale è incardinato il sistema risarcitorio civilistico.


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