L’incentivazione delle Start Up a seguito della L. n. 221/2012.

A circa sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 221 del 19 dicembre 2012 le Start up innovative, grazie al loro successo, sono già assorte al ruolo di locomotiva dell’economia nazionale. Cosa sono le start up? Per Start up si intendono le neo imprese nelle quali sono ancora in corso processi organizzativi; sono quindi società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate sui mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione. Di esse possono far parte sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le S.p.a., le S.a.p.a., le società cooperative.
L’oggetto delle Start Up innovative può essere la produzione, lo sviluppo, la commercializzazione di servizi o di prodotti innovativi, mentre lo scopo è quello di favorire la crescita giovanile e promuovere l’occupazione (soprattutto dei giovani), con l’ulteriore finalità di attirare nel nostro Paese capitali esteri.
I requisiti che devono possedere le Start Up per essere  definite  tali  e  per  poter godere di tutte le agevolazioni previste dalla menzionata legge sono: a) la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione  e  per  i  successivi  24 mesi; b) la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi; c) deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; d) il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; e) non deve distribuire o aver distribuito utili; f) deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la Start Up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore  importo tra il costo e il valore della produzione;
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industria- le relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

Per le società di nuova costituzione che posseggano i requisiti sopra elencati, sarà possibile procedere all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata proprio alle Start Up innovative ed usufruire di una serie di vantaggi quali la riduzione degli oneri per la costituzione della società; infatti la Start up innovativa è esonerata dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Possono, inoltre, godere del rinvio a nuovo anno delle perdite di esercizio, ossia hanno un anno di tempo in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale, e se costituite in forma di S.r.l. possono utilizzare istituti ammessi solo nel- le S.p.A.. In particolare possono liberamente determinare i diritti attribuiti ai soci o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di partecipazione, nonché, compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga al divieto assoluto, qualora l’operazione sia effet- tuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collabo- ratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.
Ancora, possono godere di un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle Start Up innovative (piani di stock options) ed reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Inoltre, possono, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata compresa tra 6 e 36 mesi, godere di incentivi qualora si tratti di Start Up innovative, raccogliere capitale di rischio attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding) e possono beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.
Infine, alle Start Up innovative non si applica la disciplina delle procedure concorsuali; esse sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra- indebitamento applicabile ai soggetti non fallibili, che prevede la mera segregazione del patrimonio  destinato alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la perdita di capacità dell’imprenditore.
In virtù di quanto sinora, sinteticamente, rappresentato le Start Up, oggi, possono sicuramente considerarsi un’ottima occasione per i giovani imprenditori che intendono trasformare le loro idee in business a basso rischio.
Per tutti questi motivi, lo studio BLB, da sempre attento alle esigenze dei propri clienti, ha attivato un portale Web, https://sites.google.com/site/blbideaimprese/ , appositamente dedicato alle Start Up ed ai giovani che intendono dare vita alle proprie idee  imprenditoriali, allo scopo di fornire loro un’adeguata assistenza legale, con la possibilità di accedere ad una serie di servizi e professionalità complementari (fiscali, commercialistici, lavoristici, web, comunicazione), nell’ottica di raggiungere il risultato desiderato dell’avvio di una nuova impresa.

Avv. Patrizia Gallotta

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