VARATA LA DIRETTIVA UE A DIFESA DEI WHISTLEBLOWER

1. La direttiva del consiglio dei ministri UE estende considerevolmente la disciplina del whistleblowing.

Chi divulga informazioni su attività illegali o dannose, acquisite nel contesto lavorativo, sarà protetto più efficacemente, dopo l’approvazione in via definitiva delle nuove norme UE.

Il Consiglio Ue, ha difatti approvato il 7 Ottobre 2019, la direttiva sulla protezione di chi (il c.d. whistleblower) segnala anonimamente illeciti aziendali. Previamente in data 16 aprile 2019, il Parlamento europeo aveva già approvato le norme che assicurano standard minimi di protezione alle persone che denunciano pubblicamente violazioni al diritto dell'Ue. L’Italia dunque, come d’altronde gli altri Stati membri, dovrà adeguarsi entro 2 anni alla nuova disciplina e recepire le nuove regole Ue sul whistleblowing, ora regolate dalla legge n. 179/2017.

2. Che cos’è il whistleblowing?

Pare doveroso, al fine di meglio comprendere la portata innovatrice della disciplina UE, chiarirne previamente il significato.

Il whistleblowing è un istituto di origine anglosassone che disciplina la condotta di quelle persone che, all’interno del proprio ambito operativo, rivelano una possibile frode o un pericolo o un serio rischio e decidono di segnalarlo.

Il termine whistleblower, deriva dalla frase to blow the whistle, letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un polizziotto che tenta di fermare un'azione illegale.

Il segnalatore di illeciti (traducendo in Italiano il termine inglese), è un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Tali soggetti possono denunciare le condotte illecite o pericoli di cui sono venuti a conoscenza all'interno dell'organizzazione stessa, all'autorità giudiziaria o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti che si occupano dei problemi in questione.

Spesso però i segnalatori di illeciti, soprattutto a causa della previgente carenza normativa, erano spinti da elevati valori di moralità e altruismo, ad esporsi singolarmente a ritorsioni, rivalse, azioni vessatorie, da parte dell'istituzione o azienda destinataria della segnalazione o singoli soggetti ovvero organizzazioni responsabili e oggetto delle accuse, venendo sanzionati disciplinarmente, licenziati o minacciati fisicamente.

3. Innovazioni apportate dalla direttiva UE

L’innovazione più significativa riguarda certamente l’estensione dei soggetti tutelati, infatti a beneficiare della norma accanto ai lavoratori dipendenti ci saranno anche i lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori ed addirittura volontari, tirocinanti e richiedenti lavoro.

Di pari passo, maggiore sarà anche il numero delle imprese coinvolte; la disciplina infatti, include oggi, tutte le imprese private con più di 50 dipendenti o con fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro, esentate saranno unicamente le piccole e micro imprese, salvo quelle operanti nel settore finanziario o a rischio di riciclaggio.

La portata innovatrice si estende anche ai settori interessati, i quali non sono più limitati agli illeciti (così detto reato presupposto) considerati nel decreto legislativo 231/2001.

La direttiva invero, annovera ulteriori settori, quali ad esempio la privacy, la salute pubblica, la protezione ambientale, la tutela del consumatore, i servizi finanziari, la sicurezza nucleare. In sostanza lo sforzo della direttiva è quello di ricomprendere il più vasto numero possibile di settori che possano interessare la materia.

Dal punto di vista procedurale, per garantire la sicurezza dei potenziali informatori e la riservatezza delle informazioni divulgate, le nuove norme consentiranno di comunicare le segnalazioni: all’interno dell'ente interessato (come un’azienda), direttamente alle autorità nazionali competenti, nonché agli organi e le agenzie competenti dell'UE. Pertanto, tali canali di comunicazione dovranno essere obbligatoriamente creati sia dalle aziende che dalle stesse autorità nazionali.

Nei casi in cui non siano state adottate delle misure adeguate in risposta alla segnalazione iniziale di un whistleblower, o qualora si ritenga che vi sia un pericolo imminente per l'interesse pubblico o un rischio di ritorsione, l’informatore sarà comunque protetto in caso decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni, senza passare attraverso questi canali.

Viene inoltre fissato in tre mesi il termine per dare un  seguito concreto alla segnalazione effettuata dal segnalatore di illeciti.

Infine dal punto di vista delle tutele per il segnalante, la direttiva aggiunge alcuni strumenti molto forti (riassunzione provvisoria, accesso gratuito a informazioni per la tutela, assistenza legale e finanziaria). Molto rilevante, in questo ambito, è certamente l’esclusione di responsabilità in alcuni tipi di procedimento (diffamazione, violazione del copyright o del segreto, anche industriale, tutela dei dati personali, risarcimento danni in ambito civile, pubblico e giuslavoristico).

4. Ratio ed obbiettivi della nuova disciplina

La ratio estensiva, della nuova disciplina va ricercata all’interno dei recenti scandali come LuxLeaks, Panama Papers e Football Leaks  che hanno contribuito a mettere in luce la grande precarietà di cui soffrono oggi gli informatori.

Tali scandali hanno dimostrato quanto siano importanti le rivelazioni degli informatori per individuare e prevenire le violazioni del diritto UE che recano danno all'interesse pubblico e al benessere della società.

La mancanza di un'efficace tutela degli informatori a livello UE può avere un impatto negativo sul funzionamento delle politiche dell'UE in uno Stato membro, ma può anche estendersi ad altri paesi e all'UE nel suo complesso.

Non va d’altronde sottaciuto, il nefasto impatto economico della normativa previgente, infatti secondo uno studio del 2017 effettuato per conto della Commissione, la perdita di benefici potenziali dovuta alla mancanza di tutela degli informatori, solo nel settore degli appalti pubblici, si situa tra i 5,8 e i 9,6 miliardi di euro all'anno per l'UE nel suo complesso.