Fatturazione elettronica: si parte !!

Tra le misure inserite nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2019, Gazzetta ufficiale n. 302 del 31.12.2018, spicca l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica - già previsto, a partire dal 6 giugno 2014, nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane - anche nei rapporti tra privati e verso i consumatori, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato dai più salutato con lo scetticismo che generalmente accompagna le imposizioni normative, tanto più se implicanti, come nel caso in parola, l’adozione di un diverso approccio aziendale alla gestione documentale e l’introduzione di nuovi sistemi di scambio dati con i connessi costi di progettazione e di implementazione.

Con ‘‘fatturazione elettronica’’ si identifica il processo digitale che genera e gestisce le fatture nel corso del relativo ciclo di vita - dalla generazione, all’emissione/ricezione, fino alla conservazione per un periodo fissato dalla legge in dieci anni - e che si propone lo scopo di generare risparmi, prevenire, semplificare gli adempimenti fiscali e contrastare l’evasione fiscale.

A quest’ultimo riguardo giova rammentare come l’Italia è il primo Paese europeo ad aver dato via all’obbligo, poiché è lo Stato UE con il maggiore gap Iva che, secondo i dati di settembre 2018 resi noti dalla Commissione europea, ammonta a 35,9 miliardi di euro; quale strumento di lotta all’evasione fiscale, la fatturazione elettronica mira pertanto a consentire controlli in tempo reale sull’Iva dichiarata e l’Iva versata, dando così la possibilità alle autorità di bloccare in tempi celeri le operazioni sospette.

Come accennato, dal 1°gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica è stato esteso alla fatturazione Business to Business - c.d. ‘‘B2B’’ - e Business to Consumer - c.d. ‘‘B2C’’; non sarebbe tuttavia corretto asserire che l’obbligo di fatturazione tra privati riguardi tutte le categorie di contribuenti titolari di partita Iva, risultandone coinvolto solo il 56% in virtù dell’esenzione di cui hanno ‘‘beneficiato’’ alcuni settori professionali e particolari regimi fiscali.

Segnatamente, i contribuenti esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica - stimati dall’Agenzia delle entrate in circa 2,2 milioni - sono: medici e farmacisti; imprese o lavoratori autonomi che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma I e II del D.L. n. 98/2011, o di quello forfettario di cui all’art.1, comma 54-89 della L. 190/2014; piccoli imprenditori agricoli; società sportive dilettantistiche; soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.

L’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso; dall’inosservanza dell’obbligo discende l’applicazione della sanzione amministrativa - ex art. 6 del D.lgs. n. 417/97 - compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso di esercizio.

Ad ogni modo, considerato il necessario periodo di rodaggio, il decreto fiscale ha previsto il ‘‘congelamento’’ delle sanzioni fino a settembre 2019 per i contribuenti Iva mensili e fino al 30 giugno per quelli trimestrali.

Ma come funziona, dal punto di vista tecnico-operativo, la fatturazione elettronica B2B?

La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria richiede, in primo luogo, che il contribuente si doti di un software per fatturazione elettronica (pc o app mobile) o servizio web (cloud) che gli permetta di creare un file XML (eXtensible Markup Language), ossia il formato digitale - già in uso per la Fattura PA - con cui deve essere generato il documento.

Sul punto, giova dar conto del modo in cui alla crescente domanda di soluzioni (software) volte all’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica abbia dato pronta risposta un mercato giovane e in continua espansione che, ad oggi, stando a quanto è dato ricavare da una prima mappatura online, registra l’esistenza di una decina di software (computer, app) o servizi web.

Quanto ai contenuti informativi della fattura digitale, gli stessi ricalcano, sostanzialmente, quelli contenuti in una comune fattura cartacea, ma riportati in linguaggio XML.

Tra questi: il destinatario del documento informatico identificato con un ‘‘Codice Destinatario’’ costituito da un codice alfanumerico di 7 caratteri o un ‘‘indirizzo PEC’’; la tipologia di documento che si sta producendo, a seconda che si tratti di fatture, note di credito/debito, parcella etc.; la data e il numero della fattura che deve essere univoco, progressivo e seguire l’ordine cronologico senza interruzioni per periodo di imposta.

La fattura così realizzata, prima di essere emessa, viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto emittente o da un suo intermediario in modo da garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità dalla data della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Tra le novità introdotte dal decreto fiscale spicca la possibilità riconosciuta al contribuente, a decorrere dal 1° luglio 2019, di emettere fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni; tuttavia, coloro che si avvarranno della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovranno darne evidenza nel documento medesimo.

Il successivo inoltro al cliente avviene utilizzando una piattaforma informatica gratuita denominata Sistema di Interscambio (SdI) - gestita dall’Agenzia delle Entrate con l’ausilio di Sogei, società di Information Technology controllata dal MEF - che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione e i privati.

I canali utilizzabili per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il SdI sono tre: web service, che può trasportare singoli file fino a un massimo di 5 MB; FTP, che può trasportare più file fino a un massimo di 150 MB (quindi più fatture contemporaneamente); PEC, che può trasportare più file fino a un massimo di 30 MB (quindi più fatture in una unica PEC).

Eseguito l’inoltro il SdI verifica che ogni file elaborato contenga i dati obbligatori ai fini fiscali, l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura, nonché la reale esistenza della partita Iva del fornitore e della partita Iva o il Codice fiscale del cliente.

Una volta superate le verifiche, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), e provvede a recapitarne l’originale al destinatario, inviando una ricevuta di avvenuto recapito al fornitore.

Qualora i controlli non vadano a buon fine, il SdI ‘‘scarta’’ la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto; la ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla PEC o al canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

I rapporti tra e-fattura e privacy: il ruolo dell’intermediario.

Passiamo, infine, ad uno degli aspetti maggiormente controversi e ‘‘oscuri’’ della misura in parola, che più di altri parrebbe stridere con i già citati elementi di positività che la connotano, rappresentato dal rapporto tra e-fattura e privacy.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati ‘‘presenta rilevanti criticità di compatibilità con la normativa di protezione dei dati personali’’ a causa della ‘‘sproporzionata raccolta di informazioni’’ e dei ‘‘rischi di usi impropri da parte dei terzi’’: questo è il monito che è stato lanciato dal Garante Privacy con provvedimento del 15 novembre 2018.

In particolare, uno dei nodi ad oggi irrisolti è quello legato al ruolo degli intermediari e degli altri soggetti delegati dal contribuente nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, rispetto ai quali il Garante ha auspicato l’adozione di misure tecniche e organizzative volte ad assicurare il rispetto della normativa di protezione dei dati personali.

Invero, gli intermediari e gli altri soggetti delegati parrebbero assumere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Reg. Ue 679/2016, il ruolo di responsabili o sub-responsabili del trattamento, a seconda delle scelte organizzative degli operatori economici e dei relativi modelli contrattuali utilizzati. Fermi restando gli obblighi di sicurezza che ricadono in capo al titolare e al responsabile (art. 32 del Regolamento), i modelli contrattuali utilizzati dalle società produttrici di software gestionali e fiscali dovranno pertanto essere redatti in conformità ai requisiti del Regolamento, con particolare riguardo alla durata, alla natura e alle finalità del trattamento, nonché alle condizioni in base alle quali è consentito ricorrere ad un altro responsabile del trattamento.

Il rischio di utilizzo improprio dei dati personali nell’ambito dei trattamenti effettuati dagli intermediari e dagli altri soggetti delegati è, quindi, elevato e concreto, non solo con riferimento a trattamenti illeciti, ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.

L’auspicio è quindi che l’Agenzia delle Entrate, in presenza di questa ed altre gravi criticità rilevate dal Garante privacy nell’esercizio del potere correttivo di avvertimento attribuitogli dall’art. 58 del GDPR, renda al più presto note le iniziative assunte per rendere la fatturazione elettronica conforme alle norme sulla privacy.