Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: le Sezioni Unite cambiano orientamento

Con la recente pronuncia n. 41210 del 08.09.2017, le Sezioni Unite sono tornate ad occuparsi dei confini dell’art. 615- ter c.p. –  accesso abusivo ad un sistema informatico –, al fine di ‘‘rimeditare’’ alcuni passaggi della sentenza Casani –  n. 4694 del 2011 – con cui il Supremo Consesso di legittimità aveva negato la configurabilità del predetto reato laddove ad introdursi o mantenersi nel sistema informatico o telematico fosse un soggetto abilitato all’accesso, perché dotato di password, ma per conseguire scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli era stata attribuita – c.d. sviamento di potere –.

Ciò in quanto – avevano argomentato gli ermellini –, ai fini dell’integrazione del delitto in parola, rileva il dato oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico in violazione dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dello ius excludendi, e non il profilo delle finalità perseguite, salvo che le operazioni poste in essere abbiano natura ‘‘ontologicamente diversa’’ da quelle di cui l’agente è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso è a lui consentito, venendo in tal caso meno il titolo legittimante l’accesso e la permanenza nel sistema.

Ciò premesso, la Quinta Sezione della Cassazione, dopo aver dato atto delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi dopo la sentenza Casani, specie in ordine alla portata, più o meno ampia, da riconoscersi alla nozione di ‘‘accesso abusivo’’ da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ha sottoposto alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: ‘‘Se il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n.1, cod. pen., sia integrato anche nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative’’ (Nella specie, il giudice del gravame, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, aveva condannato un cancelliere presso la Procura della Repubblica che, dopo l’accesso – autorizzato – al registro delle notizie di reato Re.Ge, vi si era mantenuto al fine di apprendere informazioni inerenti il procedimento a carico di un suo conoscente ed assegnato ad un sostituto procuratore diverso da quello presso cui prestava servizio).

Ebbene, inserendosi nel solco tracciato da una delle sentenze – n. 22024 del 2013, Carnevale – da cui era scaturito il contrasto di giurisprudenza segnalato dalla Sezione rimettente, il Collegio, disattendendo la tesi ‘‘oggettivistica’’ propugnata dalla sentenza Casani, ha ricondotto nell’ambito applicativo della fattispecie de qua l’accesso e la permanenza ‘‘teleologicamente incongrui’’;  nello specifico, trattasi della‘‘ situazione nella quale l’accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell’ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto in seguito di utilizzo di credenziali proprie dell’agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all’accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall’abuso delle proprie funzioni da parte dell’agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l’azione nell’assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati’’. In particolare, le Sezioni Unite, enfatizzando il principio – ex art. 1 L. 241/1990 –  per cui ‘‘l’attività amministrativa persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario’’, hanno statuito che le condotta della persona dotata di funzioni pubbliche, ove contrastante con le finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato, è  ‘‘ontologicamente incompatibile’’ con l’accesso al sistema informatico, traducendosi in un abuso della funzione, nell’eccesso e nello sviamento di potere (Nella specie, la S.C., dopo aver ricordato come ai pubblici dipendenti che operano su registri informatizzati è imposta l’osservanza delle disposizioni di accesso, di quelle del capo dell’ufficio sulla gestione dei registri, oltre che dello statuto personale di eseguire sui sistemi attività che siano in diretta connessione con l’assolvimento della propria funzione, ha concluso affermando l’illiceità e l’abusività di qualsiasi comportamento che contrasti con tale obiettivo, ‘‘manifestandosi in tal modo la << ontologica incompatibilità >> dell’accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere’’).

Conclusivamente, a fronte del sollevato quesito, la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha formulato il seguente principio di diritto: ‘‘Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n.1, cod. pen, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re.Ge), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita’’.

La pronuncia in scrutinio – destinata ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti dei privati che in ambito aziendale o professionale sono autorizzati all’uso del sistema informatico –, riabbracciando la vecchia tesi ‘‘soggettivistica’’ – convincentemente superata dalla sentenza Casani –, ha sancito un ulteriore revirement giurisprudenziale che, oltre a svilire la funzione nomofilattica propria della Corte, non ha mancato di suscitare ulteriori rilievi critici.

Invero, legando il concetto di abusività dell’accesso a quello di abuso del potere da parte del pubblico ufficiale, la Cassazione ha operato una ‘‘forzatura’’ del dato letterale dell’articolo 615-ter di dubbia conciliabilità con il principio di tassatività – corollario del principio di legalità, costituzionalmente presidiato – che impone al giudice un rigoroso procedimento di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta.

Ad ogni modo, l’affermato principio di diritto, richiamato da successive pronunce di merito e di legittimità – da ultimo, vedasi Cassazione n. 1021 del 12 gennaio 2018 – pare aver inaugurato un corso giurisprudenziale finalmente univoco (Nella pronuncia testé indicata, la S.C. ha ritenuto non configurato il reato de quo in capo ad un carabiniere accusato di aver acceduto ad un sistema informatico per ragioni di natura privata, ritenendo viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ‘‘non indicava da quali atti di indagine emergesse la circostanza che le ricerche effettuate dall’indagato potessero essere ricondotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione di carabiniere in servizio e non già, come ipotizzato dalla Pubblica Accusa, a necessità di informazioni ‘‘privatistiche’’ collegate alla sua relazione sentimentale’’).