Matrimonio via Skype: i risvolti del diritto internazionale privato secondo la Cassazione

Soprattutto negli ultimi tempi, si registra un rinnovato interesse per i matrimoni celebrati all’estero da parte dei cittadini italiani, sia con riferimento a coppie che decidono di sposarsi in una meta esotica, sia per chi intende coniugarsi con un cittadino straniero.

A prescindere dalle ragioni che spingono a scegliere una meta diversa dall’Italia, la questione acquista una profilo di interesse nell’ambito dei risvolti giuridici.

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPR 396/200 (nuovo ordinamento dello stato civile), il matrimonio contratto all’estero, sia nel caso in cui gli sposi siano entrambi cittadini italiani, sia nel caso in cui uno di essi sia straniero, deve essere celebrato – ai fini del futuro riconoscimento – innanzi all’autorità  diplomatica o consolare italiana competente, ovvero innanzi all’autorità locale.

In questa seconda ipotesi, le leggi applicabili sono quelle del luogo in cui si celebra il matrimonio e, per ottenere il riconoscimento, è necessario che gli interessati si attivino in tal senso, provvedendo a trasmettere copia dell’atto di matrimonio presso l’autorità diplomatica o consolare.

Con riferimento alla seconda ipotesi, che vuole essere oggetto della presente riflessione, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione sulla validità del matrimonio contratto in via telematica (Cass. Civ. Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343), dunque, la celebrazione del matrimonio del cittadino italiano può avvenire all’estero, innanzi all’autorità locale e secondo le leggi del luogo.

Secondo quanto previsto dall’art. 27 della L. 218/1995, recante la disciplina di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate, in ogni caso, dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.

Occorre ricordare, altresì, che l’art. 115, primo comma, c.c. prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino italiano all’estero, che detto cittadino italiano debba comunque sottostare alle norme italiane sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

In questo senso, dunque, il rimando è alle norme del codice civile che regolano la materia in esame, in particolare quanto disposto dagli artt. 84 ss. c.c.

Ripercorriamole brevemente.

Come noto, le condizioni richiamate afferiscono in primo luogo ai requisiti che il soggetto, in quanto singolo, deve possedere per contrarre validamente matrimonio. Segnatamente:

-  La maggiore età (ovvero l’età di sedici anni nel caso in cui il tribunale emetta decreto autorizzativo, previo accertamento della maturità psico-fisica dell’interessato e della rilevazione di gravi motivi);

-   La piena sanità mentale;

-  La libertà di stato, ossia la mancanza di vincoli derivanti da un precedente matrimonio avente effetti civili (nessuna limitazione è, invece, prevista, in danno a chi sia unito in matrimonio con il solo rito religioso).

Accanto a tali requisiti, la legge individua situazioni di fatto che costituiscono impedimento alla libertà matrimoniale, e che attengono, in prevalenza, alla relazione che intercorre tra i nubendi e alla idoneità dei medesimi di sposarsi tra loro.

Non devono dunque sussistere, pena la nullità:

-     Vincoli di parentela, adozione, affinità e affiliazione nei limiti di cui all’art. 87;

-     L’aver subito una condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge della persona che si intende sposare;

Ancora, in riferimento alla seconda categoria, che comporta una sanzione pecuniaria,

-      Non deve sussistere il c.d. “lutto vedovile”

-      Debbono essere rispettate tutte le pubblicazioni previste dalla legge.

D’altra parte, e con riferimento, questa volta, ai requisiti formali afferenti alla celebrazione, deve essere preso in considerazione quanto disposto dall’art. 28 della L. 218/1995, che sancisce la validità del matrimonio, se e nei limiti in cui, sia considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato del comune di residenza in tale momento.

La norma, dunque, delinea tre criteri, tra loro concorrenti, per stabilire la validità del matrimonio contratto secondo norme che non afferiscono all’ordinamento italiano.

Il limite incontrato dalla norma, tuttavia, risiede nella compatibilità con il nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti all’istituto matrimoniale italiano. Se, applicando uno dei criteri di cui sopra, pervenisse una situazione contraria all’ordine pubblico, sarà necessario applicare la legge richiamata mediante gli altri criteri di collegamento o, in subordine, dovrà essere applicata la legge italiana.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 15343/2016, ha preso posizione su una vicenda che ha origine con il matrimonio di una coppia costituita da un italiana e da un pakistano.

L’avvicendamento, invero molto particolare, ha origine con un matrimonio celebrato consensualmente in via telematica, attraverso la piattaforma “Skype”.

Alla presentazione dell’atto da trascrivere, il Comune di residenza della cittadina italiana ha rifiutato tale adempimento, opponendo proprio la contrarietà all’ordine pubblico insito nel matrimonio contratto con dette modalità.

Il presupposto su cui è stato basato il diniego, si esplica nella considerazione per cui, secondo l’ufficiale di Stato civile, la presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, sia principio fondamentale e inderogabile dell’ordinamento italiano al fine di assicurare la loro libertà nell’esprimere la volontà di sposarsi.

Già il Tribunale di Bologna aveva accolto il ricorso della coppia, confermato poi dalla Corte d’Appello della medesima città.

Gli Ermellini, sulla scorta di quanto già espresso dai giudici di merito, danno  definitivamente ragione alla coppia, rilevando l’infondatezza delle motivazioni del Ministero dell’Interno: in virtù di quanto disposto dalla L. 218/1995, infatti, l’invalidità del matrimonio non può essere desunta dalla legittima applicazione di norme pakistane, in quanto, sostanzialmente, significherebbe appiattire ogni peculiarità esistente tra i diversi ordinamenti. Se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.

Inoltre, non potrebbe dirsi che la forma matrimoniale di cui all’art. 107 c.c. sia da considerarsi una norma inderogabile, dal momento che il legislatore stesso ammette espressamente la celebrazione inter absentes in determinati casi, nei quali, comunque, permangono i requisiti minimi per la configurabilità giuridica del matrimonio, ossia la manifestazione della volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante (come, nella fattispecie in esame, l’autorità pakistana).

Ancora una volta, dunque, viene confermato il principio della sostanza sulla forma.