EQUITY CROWDFUNDING: COME POTREBBE CAMBIARE IL REGOLAMENTO

Promulgato con un primato assoluto su tutti i Paesi interessati, il Regolamento 18592/2013 in materia di equity crowdfunding è ancora in fase di revisione. Lo scorso 3 dicembre, infatti, Consob ha aperto una Consultazione su una versione aggiornata del Regolamento, dando così seguito alla Consultazione Preliminare datata 19 giugno 2015 (per il testo integrale della Consultazione:

http://www.consob.it/web/consob/home/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/consultazione-emittenti-30-novembre-2015/10194 ).

Con il nuovo appello al pubblico l’Authority dà quindi conto dei cambiamenti che potrebbe essere opportuno apportare alla normativa in materia di raccolta di capitale online, ipotizzati sulla base sia di quanto osservato durante la propria attività di vigilanza, sia delle osservazioni espresse da operatori, professionisti, associazioni di categoria ed altri player nella Consultazione Preliminare.

La bozza di quella che potrebbe essere la nuova versione del Regolamento evidenzia che lo spirito è quello di semplificare le modalità di esecuzione della raccolta, unitamente all’intento di incoraggiare la crescita di un mercato nazionale ancora poco vivace.  D’altra parte, il sospetto che la criticità vada cercata nell’onerosa normativa italiana è suffragato dai dati che dimostrano una domanda in forte aumento: il Massolution Crowdfunding Report1 segnala infatti un volume totale di raccolta del 2015 (per tutti i modelli e su base aggregata globale) di 34,44 miliardi USD, contro i 16,2 miliardi del 2014.

Il primo punto di rilievo nel nuovo Regolamento si rifà a quanto disposto dal D. L. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33), che è intervenuto a modificare gli artt. 50-quinquies e 100-ter del TUF. Mentre allo stato dei fatti i soggetti ammessi alla raccolta tramite Portale online sono esclusivamente le start-up innovative,  con le nuove disposizioni si dovrebbe parlare di “offerenti” (e non più "emittenti"), dovendo ricomprendere nella definizione anche PMI innovative, OICR e società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. L’approccio maggiormente inclusivo adottato da Consob fa ben sperare,  pur con l’auspicio che lo strumento venga aperto a tutte le Piccole e Medie Imprese, cuore pulsante della compagine societaria italiana.

Sempre in un’ottica di facilitazione, oltre agli investitori professionali di diritto, ai fini della raccolta sarebbero investitori professionali, privati e pubblici, anche coloro che facciano richiesta di attestazione ad un intermediario di cui sono clienti. In questo modo, un più alto numero di soggetti concorrerebbe a sottoscrivere quel 5% minimo che il Regolamento richiede necessariamente per compiere l’aumento di capitale. Le grandi difficoltà riscontrate dagli operatori nel soddisfare tale requisito non hanno convinto Consob ad abbassare la soglia, e restano del pari fuori dal novero degli investitori professionali i business angel, da più parti invocati, poiché di difficile definizione giuridica.

Su questo punto, Consob conferma, in sostanza, di ritenere che la valutazione compiuta da un investitore esperto in sede di sottoscrizione all’investimento costituisca guida e tutela imprescindibile per il pubblico di risparmiatori principianti, e che tale interesse debba sempre prevalere sulle esigenze operative dei Gestori.

Sul piano dell’esecuzione degli ordini strictu sensu, si agirebbe su un passaggio cruciale per l’attività dei Portali e degli intermediari coinvolti. Infatti, gli obblighi imposti dalla normativa vigente sono stati unanimemente considerati troppo onerosi, in ragione del fatto che rendono impossibile la conclusione online dell’intera operazione. Allo stato attuale, i Gestori operano come soggetti esenti dalla normativa MiFID, secondo un sistema di soglie di investimento: sotto i cinquecento euro per singola operazione, o i mille su base annua, (che diventano cinquemila e diecimila per le persone giuridiche) gli investitori persone fisiche devono rispondere a un questionario che appuri conoscenze minime in materia di investimenti illiquidi e rischiosi predisposto dal Gestore stesso. Per le somme sopra soglia, invece, scatta l’obbligo di profilatura MiFID in capo all’Intermediario incaricato di eseguire gli ordini di adesione.

Se venissero confermate le novità del Regolamento, il Gestore potrebbe, con una logica opt-in, decidere di effettuare in prima persona la valutazione di appropriatezza per tutte le operazioni e a prescindere dal loro ammontare; in questo caso il Gestore dovrà comunicare alla Consob almeno 60 giorni prima dell'inizio di tale nuova attività tutte le procedure interne che intende implementare. Se invece resterà nel regime ordinario, la verifica continuerà ad essere svolta dall’Intermediario che riceve gli ordini e secondo le soglie attualmente vigenti, ma verrà eliminato l’obbligo per il Gestore di effettuare il questionario comprovante la conoscenza circa le caratteristiche ed i rischi principali dell'investimento tramite equity crowdfunding.

Per ricapitolare, ecco cosa potrebbe cambiare:

 

Regolamento attualmente in vigore

Regolamento oggetto di Consultazione

Soggetti ammessi alla raccolta

Solo startup innovative

Startup e PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative

Investitori che sottoscrivono il 5% minimo del capitale

Investitori professionali di diritto

Investitori professionali di diritto e investitori professionali su richiesta

Valutazione di appropriatezza

Unico regime:

- ordini sotto soglia: solo questionario a carico del Portale

 

- ordini sopra soglia: profilatura MiFID a carico dell'Intermediario

Regime ordinario:

- ordini sotto soglia: nessuna verifica

- ordini sopra soglia: profilatura MiFID a carico dell'Intermediario

 

Regime “opt-in”:

Verifica di appropriatezza online a carico del Portale per tutte le operazioni a prescindere dal loro ammontare

 

Ora la parola spetta agli stakeholders: sarà possibile inoltrare osservazioni e contributi a Consob fino all'11 gennaio 2016. Non resta che augurarsi un nuovo Regolamento chiaro e completo, scongiurando lo spettro di MiFID II e delle nuove disposizioni attuative che entreranno in vigore il 3 gennaio 2017; in altri termini, il fatto che l’Authority dovrà assorbire parte delle novità tramite la propria attività di vigilanza, come dichiarato nella Consultazione, introduce un importante margine di incertezza nella compliance dei soggetti coinvolti.

 

Per approfondimenti sul tema equity crowdfunding, consulta anche:

http://www.blblex.it/newsletter.php?id=88&lang=it

http://www.blblex.it/blog.php?id=245&lang=it

http://www.blblex.it/pubblicazioni.php?id=212&lang=it