VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA E RESIDENZA FISCALE: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Abstract
L'Agenzia delle Entrate italiana ha fornito risposta ad un interpello (risposta all'interpello n. 119 dell'Agenzia delle Entrate del 20.1.2023) riguardante la possibilità di considerare un visto per residenza elettiva in Italia come equivalente all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente ai fini della residenza fiscale. La risposta conferma che il possesso del visto non equivale automaticamente all'iscrizione anagrafica e non costituisce di per sé un criterio per determinare la residenza fiscale in Italia.
 
Commento
La risposta all'interpello n. 119 dell'Agenzia delle Entrate del 20.1.2023 fornisce una dettagliata analisi della questione sollevata da un cittadino britannico residente in Svizzera riguardo alla possibilità di considerare il visto per residenza elettiva in Italia come equivalente all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente ai fini della residenza fiscale. Il contribuente chiede se, nonostante una permanenza inferiore a 183 giorni in Italia, il possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva possa comunque integrare una presunzione di residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
 
L'istanza evidenzia come l'articolo 2, comma 2 del TUIR stabilisca la residenza fiscale attraverso tre criteri alternativi: iscrizione anagrafica, domicilio civilistico (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi) e residenza civilistica (luogo in cui la persona ha la dimora abituale). In quanto criteri alternativi, il residente elettivo sostiene che per essere considerato residente in Italia è sufficiente che uno di essi sussista. Viene inoltre richiamata la normativa internazionale, che statuisce che per essere considerati residenti in un paese, le persone devono avere la loro dimora abituale in quel paese, ovvero trascorrere la maggior parte del loro tempo in quel paese. In sintesi, l'istanza chiede se il possesso di un visto di residenza elettiva e una permanenza inferiore ai 183 giorni in Italia possa comunque considerare il residente elettivo come residente fiscale in Italia.
 
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, secondo la normativa fiscale italiana, la residenza fiscale di un soggetto è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei criteri alternativi previsti dall'articolo 2, comma 2 del TUIR, ovvero iscrizione anagrafica, domicilio civilistico o residenza civilistica. Il possesso del visto di soggiorno per residenza elettiva, quindi, non equivale automaticamente all'iscrizione anagrafica e non costituisce di per sé un criterio per determinare la residenza fiscale in Italia.
 
L'Agenzia delle Entrate evidenzia tuttavia che, sebbene il possesso del visto di soggiorno per residenza elettiva non equivale automaticamente all'iscrizione anagrafica, la giurisprudenza amministrativa ritiene che la volontà di stabilire una "residenza effettiva" in Italia sia un fattore chiave nell'ottenimento del visto stesso, offrendo così la possibilità di valutare la sussistenza degli  altri criteri alternativi per determinare la residenza fiscale in Italia.
 
Dott. Simmaco Riccio, BLBTax