Cartella di pagamento non notificata e termini per l'opposizione

La Cassazione, con la sentenza n. 13584/2017, ha confermato il termine perentorio di 60 giorni per opporsi agli atti tributari non notificati.

Nel caso di specie, il contribuente si è rivolto ad Equitalia dopo aver appreso notizia di una iscrizione ipotecaria basata  su delle cartelle a lui mai notificate e, dopo aver  fatto richiesta dell’estratto di ruolo e verificato la pretesa erariale (ormai prescritta),  decideva di opporsi ma dopo sei mesi dalla richiesta degli estratti di ruolo.

Fondando la sua pretesa sull’avvenuta prescrizione e sulla mancata notifica, avendo lui conosciuto la pretesa impositiva dopo un mero accertamento casuale di conservatoria dell'iscrizione ipotecaria, dunque in maniera irrituale, gli Ermellini con la sentenza in esame hanno ribadito la legittimità della sua opposizione, confermando però da un lato la perentorietà del termine di 60 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo al contribuente, ovvero il termine ex art. 21 d.lgs. 546/92.