Diritto all'immagine: contraffazione non "ecofriendly"

Con una recente pronuncia il Tribunale di Milano torna a delineare i confini del diritto all’immagine interrogandosi in merito alle conseguenze della contraffazione di un prodotto di un’impresa “ecofriendly” utilizzando pelle animale invece che materiali ecosostenibili.

La sentenza n. 2790 del 9 marzo, pronunciata dal Tribunale milanese, pone infatti fine ad una vicenda che aveva preso vita a seguito della contraffazione da parte di un marchio italiano della borsa “Falabella”, prodotto simbolo della stilista Stella McCartney (figlia del cantante dei Beatles), la quale, per scelta etica, non realizza i propri prodotti in pelle, ma si avvale esclusivamente di materiale ecosostenibile.

Così, secondo i giudici, se da una parte l’utilizzo di un materiale differente – pelle animale – non vale ad escludere la contraffazione, dall’altra rileva nei termini di un notevole discredito derivante dal tradimento, agli occhi dei consumatori, del messaggio ambientalista di cui la Stella McCartney Ldt si era fatta portatrice, escludendo dalla propria produzione qualsiasi materiale di origine animale e investendo nella ricerca di materiali alternativi ecosostenibili.

La condotta posta in essere dal marchio italiano è quindi ritenuta tale “da compromettere l’immagine di impresa “ecofriendly” e rispettosa degli animali, che riflette i principi etici cui l’azienda si ispira e di cui si fa vanto”: proprio su questo presupposto il Tribunale di Milano stabilisce dunque anche la necessità del risarcimento del danno all’immagine.