Tour operator tenuti a risarcire il danno da vacanza rovinata

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 6830/17 depositata il 16 marzo 2017 ha espressamente affermato l’obbligo del tour operator di risarcire il danno non patrimoniale da vacanza rovinata al cliente che abbia subito lesioni gravi e patito un pregiudizio serio. La Corte ha sostenuto ciò in virtù dell’obbligo di garantire la sicurezza della vacanza che si vende ai propri clienti.

Nel caso di specie affrontato dalla Cassazione, il cliente è stato violentemente colpito con un pugno e derubato dell’orologio che portava al polso mentre si trovava nell’albergo dove alloggiava, il tutto è avvenuto in presenza del figlio allora minorenne. Il tribunale di Campobasso aveva previsto il solo diritto al risarcimento dell’equivalente del furto subito, ovvero il valore dell’orologio che è stato rubato. La Corte d’Appello, invece, ha condannato il tour operator a risarcire anche il danno non patrimoniale subito dal cliente, consistente nel danno da vacanza rovinata, oggi previsto dall’articolo 47 del codice del turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE).

La Cassazione ha rigettato il ricorso del tour operator il quale contestava che non era stata provata la scarsa sicurezza del luogo dove alloggiava il cliente. In particolare la Suprema Corte, confermando quanto pronunciato in appello, ha ritenuto che la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica.