Il nuovo atto di pignoramento.

L'approvazione del “decreto legge banche” n. 59/2016,  convertito con la  Legge n. 119/2016, ha portato la modifica di alcune norme riguardanti l'esecuzione forzata, per i procedimenti di esecuzione forzata successivi al 3 luglio 2016.

Innanzitutto, cambierà la formula dell'atto di pignoramento, il quale dovrà contenere un formale avviso al debitore, contenuto nel nuovo art. 492 c.p.c.: l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo che sia stata già disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, tranne nel caso in cui la stessa opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Tutto ciò è in linea con l'art. 615 c.p.c., il quale prevede per l'appunto che l'opposizione sia inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia disposto al vendita o l'assegnazione del bene pignorato.

Modificate anche alcune norme che disciplinano le aste pubbliche: infatti, per quanto riguarda i  pignoramenti immobiliari, il giudice può disporre, dopo 3 tentativi di vendita con incanto infruttuosi, un quarto con ribasso del 50% sulla base d’asta; per quelli mobiliari per il tramite del commissario si stabilisce un numero massimo di tre tentativi d’asta per la vendita del bene  pignorato, altrimenti  la procedura esecutiva si estingue e il bene torna al proprietario. Viene ad ogni modo lasciato al giudice il compito di fissare il numero e le modalità dei tentativi esperibili.