Cassazione Civile, sez. lavoro, sent. del 09/06/2016 n° 11868

  • giovedì 16 giugno 2016

Cassazione Civile, sez. lavoro, sent. del 09/06/2016 n° 11868: va applicato l'art. 18 nel pubblico impiego.

Con una recentissima sentenza, la n. 11868 del 9 giugno 2016, i giudici della Cassazione hanno affermato che il licenziamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è discipinato dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non  dalla legge Fornero.

Questo quanto affermato dagli ermellini: "Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico, ndr), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori, ndr), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma". 

Per questo motivo, le innovazioni sull'articolo 18 "non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni", fino a quando non interverrà un "intervento normativo di armonizzazione".

Alla diversa natura del datore di lavoro, quindi, corrisponde un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati.