MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015 – 31.12.2016.

Art. 1, Commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015.

Finalmente giungono i chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Governo.

A favore delle imprese/lavoratori autonomi che eseguiranno investimenti (in proprietà/leasing) in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, la Finanziaria 2016 prevede la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40%. Tale incremento rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing deducibili e non nel caso di calcolo di plus/minusvalenze o spese di manutenzione.

La ratio della norma: “La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento”.

La Finanziaria 2016 consente dunque alle imprese e lavoratori autonomi che compiono investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing (con annesso beneficio fiscale). Non sono interessati dall’agevolazione i soggetti in regime forfetario. Si attendono invece successivi chiarimenti per i cd. Contribuenti Minimi. L’incremento del 40% del costo fiscale di acquisizione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi. Come accennato, l’investimento può essere rappresentato dall’acquisizione del bene in proprietà ovvero in leasing.

Si ritiene che l’agevolazione spetti anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46, che spetti anche per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto, che non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati in conformità a un contratto di noleggio. In tema di requisito della novità, lo stesso sussiste anche nel caso di beni mai entrati in funzione e utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione, nel caso di beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto, sempre in relazione al periodo di effettuazione dell’investimento. Per fruire dell’agevolazione è necessaria, in sostanza ed infine, l’effettiva entrata in funzione del bene.

Sono esclusi dall’incremento in esame gli investimenti in beni materiali strumentali quali fabbricati e costruzioni e nei beni ricompresi nei gruppi merceologici quali ferrovie, linee aeree, impianti depurazione acqua etc. Al costo maggiorato del bene devono essere dunque applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento; la disposizione in esame opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), e pertanto non ha alcun effetto ai fini IRAP. Per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla sola quota capitale dei canoni e sull’ammortamento del prezzo di riscatto.

Nel diffuso caso specifico delle auto e dei mezzi di trasporto in genere, la norma si applica nel rispetto delle tabelle che prevedono già limiti ai valori fiscali e che distinguono le imprese dagli agenti di commercio. L’incremento del 40% non opera invece per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20%.

L’incremento del costo del bene ha rilevanza esclusivamente fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio di esercizio per le società di capitali. Di conseguenza, per la fruizione dell’agevolazione, in deroga al principio della previa imputazione dei costi a Conto Economico, dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel Mod. UNICO. L’agevolazione in esame non comporta variazioni temporanee da cui deriva la necessità di stanziamento della fiscalità differita. Inoltre, l’incremento di costo, per espressa previsione normativa, è irrilevante ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore.

A cura del Dott. Simone Perrotta - BLB Tax