Importanti novità in materia di diritto fallimentare

Il 27 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il nuovo Decreto Legge in materia di giustizia civile e fallimentare, approvato dal Consiglio dei Ministri solo 4 giorni prima. Per comprendere le finalità che la novella legislativa punta a perseguire, è sufficiente leggere il comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dei Ministri il giorno stesso dell’approvazione del testo di legge; i Ministri, infatti, hanno riferito che tutte le misure di cui alla riforma in parola muovono da un principio comune: “un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.

Le novità introdotte dal decreto legge n. 83/2015 riguardano per lo più le procedure concorsuali ed in particolare le questioni di cui di seguito:

·      Finanza interinale: l’articolo 1 del decreto concede al debitore che si appresta ad intraprendere una procedura concordataria o di ristrutturazione dei debiti, la possibilità di chiedere al Tribunale adito di contrarre in via d’urgenza dei finanziamenti al fine di assicurare l’esercizio dell’attività aziendale. Su tale istanza l’Autorità giudiziaria si pronuncia entro 10 giorni sentiti senza alcuna formalità di creditori principali;

·      Cessione d’azienda nelle procedure concordatarie: l’articolo 2 del decreto legge in commento prevede che il commissario giudiziale nominato nelle procedure concordatarie che prevedono la cessione dell’azienda o di singoli beni è tenuto a valutare se l’offerta del potenziale acquirente corrisponda al miglior interesse per i creditori; in caso contrario il professionista può chiedere al Tribunale l’apertura di una procedura competitiva attraverso cui ricevere manifestazioni di interesse da parte del debitore stesso o di terzi al fine di evitare una svalutazione eccessiva del patrimonio aziendale.

·      Domanda di concordato presentata dai creditori: l’articolo 3 della novella legislativa stabilisce che, qualora il piano di concordato presentato dal debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari, il 10% dei creditori possono presentare un differente piano concordatario che, unitamente al primo, viene discusso in sede di adunanza dei creditori.

·      Contratti pendenti: con riferimento ai contatti pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato, l’articolo 8 della novella legislativa prevede che il debitore può chiedere al Tribunale adito l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti in esecuzione o a sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni. Gli effetti di detta sospensione o scioglimento dei contratti iniziano a decorrere dal momento in cui il provvedimento autorizzativo emesso dal Giudice viene comunicato alla controparte contrattuale. La stessa disposizione normativa detta una disciplina particolare per i contratti di locazione finanziaria prevedendo che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma allo stesso tempo deve versare alla procedura concordataria l’eventuale differenze tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla ricollocazione dello stesso bene. Inoltre, il concedente ha la possibilità di insinuarsi nella procedura concordataria un debito pari alla differenza tra il credito vantato alla data del deposito della procedura concorsuale e quanto ricavato dalla nuova allocazione.

Se queste sono le novità di maggior rilievo del decreto legislativo dello scorso 27 giugno, occorre attendere la legge di conversione e soprattutto la applicabilità pratica delle stesse per comprendere se l’obiettivo prefissato dal governo può considerarsi raggiunto.