Gli Autovelox “irregolari” non passano il vaglio della Consulta

Lo scorso 18 giugno, è stata depositata la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, che ha sancito l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada così aprendo nuovi e concreti spiragli per i destinatari di multe da autovelox.

La Consulta ha affermato che gli autovelox e tutte le altre apparecchiature elettroniche di misurazione della velocità - di cui alla norma sopra citata - devono essere revisionate periodicamente, in quanto soggette a obsolescenza e/o deterioramento.

Diverso l’avviso espresso, sino a tale pronuncia, da diverse sezioni della Corte di Cassazione, orientate nel senso di ritenere che le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità non necessitano di revisione periodica, in quanto la verifica della taratura atterrebbe alla materia metrologica e non alla misurazione elettronica della velocità.

Orientamento, questo, reputato irragionevole in quanto non tiene conto del fatto che “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”, da ciò conseguendone che “il funzionamento e la precisazione delle misurazioni - assicurati da una periodica revisione delle apparecchiature elettroniche e autovelox - devono essere contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata”.

L’obbligatorietà della verifica, a fini di revisione e taratura, vale per qualsiasi tipo di autovelox, tanto per quelli fissi quanto per quelli mobili; la precisazione non è di poco conto. Anzitutto è opportuno distinguere tra le due tipologie: i primi sono usualmente posizionati in determinati punti della sede stradale, funzionando in completa autonomia; diversamente, gli autovelox mobili vengono predisposti dai funzionari della Polizia Stradale, che vigila sul corretto funzionamento. In precedenza, il Ministero delle Infrastrutture, sulla base del D.M. 29 ottobre 1997, aveva statuito che gli autovelox presidiati da pattuglie della polizia stradale non necessitassero di alcuna revisione: la Consulta ha respinto tale differenziazione, affermandone l’obbligatorietà anche per quelli mobili, cioè presidiati. 

Chiaro è che il rischio di irregolarità da mancata revisione sia più frequente per quelli fissi: sarà dunque onere di chi riceve una multa, verificare il tipo di autovelox con cui sia stata rilevata la velocità della propria vettura, verificando se si tratti di un autovelox fisso ovvero mobile; nel primo caso, dovrà prestare attenzione nel verificare se il verbale riporti la data di revisione.

Venendo, ora, ai benefici immediati per gli automobilisti multati da autovelox, si sottolinea che per le multe ‘future’ e per quelle ricevute antecedentemente al deposito della sentenza della Consulta, non ancora pagate, si potrà agire anzitutto diffidando il Comune a fornire - preliminarmente - le prove dell’avvenuta manutenzione dell’autovelox. L’azione è stata incentivata dal Codacons che ha inserito sul proprio sito web il modello da diffida da inoltrare alle amministrazioni comunali, dando così efficacia immediata alla pronuncia.