30 giugno 2015: ultima scadenza per rivalutare partecipazioni societarie e terreni.

La nuova finestra per la rivalutazione contabile, aperta dalla legge di stabilità 2015, riguarda nello specifico le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli edificabili e lottizzati, posseduti al 1° gennaio 2015.

Diretti beneficiari dell’opportunità offerta sono, dunque, (i) le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, (ii) le società semplici e i soggetti assimilati, (iii) gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e (iv) i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Essi dovranno riportare i dati dell’affrancamento nell’Unico relativo all’anno di perfezionamento e conservare la documentazione a ciò inerente.

 

La scadenza fissata per usufruire dell’agevolazione è tuttavia molto ravvicinata: la redazione ed asseverazione della perizia di stima nonché il versamento della corrispondente imposta sostitutiva, infatti, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno.

È allora tempo per i contribuenti di verificare la possibilità di aderire all’affrancamento in questione ed in ogni caso di valutare la convenienza dello stesso, anche in considerazione del costo raddoppiato rispetto alle precedenti versioni. Le aliquote da applicare al valore periziato, sono di fatto previste nella misura dell’8% anziché del 4% per terreni e partecipazioni qualificate, e del 4% anziché del 2% per quelle non qualificate.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato, oltre che in un’unica soluzione, in tre rate annuali di pari importo con applicazione di interessi pari al 3% annuo sulle due rate successive alla prima (in scadenza il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017).

L’affrancamento, poi, potrà riguardare anche beni già rivalutati per effetto di precedenti norme agevolative e per i quali sarà possibile scomputare dall’importo dovuto quanto già precedentemente versato, ovvero chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’intera imposta, o della prima delle tre rate, relativa alla nuova rideterminazione effettuata.

È inoltre ammesso l’affrancamento al ribasso di un bene già rivalutato per adeguarlo al minor valore di mercato: salvo svalutazioni pari o superiori al 50%, i contribuenti dovranno in tal caso integrare l’imposta sostitutiva già versata.

 

Quanto alla redazione delle perizie di stima, tra i soggetti abilitati per quel che riguarda le partecipazioni societarie rientrano gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti, mentre per quel che concerne i terreni vi sono gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, oltre ai periti iscritti alle Camere di Commercio, abilitati a redigerle per entrambi.