Agenzie di viaggio online e strutture alberghiere: Antitrust accetta i “buoni propositi” di Booking

Nei giorni scorsi, l’Antitrust ha determinato di accettare gli impegni assunti, in maniera vincolante, dalla Booking.com (società del gruppo Priceline) nel corso dell’istruttoria avviata lo scorso 21 maggio 2014.

 

L’istruttoria era stata avviata in seguito alle denunce presentate da Federalberghi, Confindustria Alberghi e Guardia di Finanza in merito alla presunta violazione, da parte di Booking e Expedia, dell’art. 101 del TFUE.

In particolare, si faceva riferimento alle seguenti due clausole inserite nei contratti stipulati tra le società e le strutture alberghiere:

1) Most Favoured Nation: clausola in base alla quale le strutture alberghiere devono garantire alle agenzie di viaggio online (OTA - Online Travel Agency) il miglior trattamento economico rispetto a quello riservato a diverse, altre, agenzie;

2) Parity Rate: clausola in base alla quale le strutture alberghiere devono garantire alle OTA, quali Booking o Expedia, che il prezzo di prenotazione indicato nelle relative piattaforme sia il più basso presente nel web.

 

La violazione della concorrenza, dunque, si rivelava nella limitazione imposta agli alberghi, che avevano il divieto (accompagnato anche da sanzioni pecuniarie) di offrire promozioni ai clienti e/o di presentare un prezzo inferiore nel proprio sito o in altri canali. Prezzo che, evidentemente, era falsato in quanto l’importo che figura su Booking o Expedia è composto di una quota, pari a circa il 30%, che viene trattenuta a titolo di commissione.

 

Ancora, deve considerarsi che la clausola del Most Favoured Nation vincola le strutture alberghiere a non abbassare i prezzi, così limitando la concorrenza settoriale; quella del Parity Rate importa che  se la struttura volesse ridurre il prezzo su una piattaforma diversa da Booking o Expedia non potrebbe farlo, in quanto sul web non può apparire un prezzo più basso di quello ivi indicato.

 

All’interno di tale istruttoria, l’Antitrust italiana, che ha agito di concerto con quella francese e svedese, ha rilevato come la prima delle suindicate clausole sia potenzialmente in grado di restringere la concorrenza sulle commissioni richieste alle strutture alberghiere, con una forte ricaduta sui prezzi dei relativi servizi e, a cascata, sui consumatori finali.

Mentre per Expedia il procedimento è ancora in corso, l’Antitrust ha deciso di accettare gli impegni assunti da Booking e in base ai quali le strutture alberghiere potranno decidere il numero e la tipologia di camere da mettere in vendita sui vari portali online, compreso il proprio sito, senza alcun obbligo di riconoscere un trattamento preferenziale a Booking (clausola Most Favoured Nation). Nel contempo, potranno offrire sconti solo attraverso canali offline, ovvero nel caso in cui vengano contattati dal cliente tramite mail, telefono o personalmente. Conseguentemente, Booking è riuscita a mantenere intatta la clausola più vantaggiosa, del Parity Rate, per cui rimane fermo il divieto, per gli albergatori, di praticare prezzi inferiori rispetto a quelli pubblicizzati su Booking.

 

Tale ultima considerazione ha suscitato reazioni di scontento nel settore, come rivela il DG di Federalberghi: la possibilità di praticare sconti solo attraverso i cd. devices offline, rappresenta una regressione verso formalità ormai superate dalla tecnologia web e mobile.

 

Un aspetto che, nell’ottica di tutela del consumatore, merita particolare attenzione riguarda l’ipotesi in cui i clienti riscontrino una differenza fra i prezzi praticati, sul web, relativi a una certa struttura alberghiera: quest’ultima dovrà rimborsare il cliente dell’esborso sostenuto e avrà un de posizionamento in termini di ranking, con perdita di visibilità.

 

Dott.ssa Paola Perinu