Piani di incentivazione in equity per start-up innovative e incubatori: istruzioni dal MISE

Il Decreto-Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, aveva previsto, tra le altre misure urgenti adottate per favorire la crescita del Paese, numerose opportunità in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e prestatori di servizi esterni alle società che si qualificano come startup innovative e incubatori certificati. Nello specifico, il provvedimento ha introdotto una vasta schiera di misure di sostegno a favore di startup innovative e incubatori certificati, tra cui il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori di servizi esterni. L’obiettivo dei suddetti benefici va ravvisato nella necessità di consentire alle startup innovative e agli incubatori certificati di dotarsi di efficienti strumenti di fidelizzazione e incentivazione del management, nonché di accedere a prestazioni professionali qualificate indispensabili per il successo del progetto innovativo e che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite dalle startup innovative, specie in una fase iniziale dell’attività d’impresa caratterizzata, di norma, da limitate disponibilità finanziarie e carenza di liquidità.

Il 24 marzo 2014, la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una “Guida all’uso dei piani incentivazione all’equity”, diretta a illustrare le misure offerte dalla legislazione di settore e le relative utilità in termini, soprattutto, di trattamento fiscale.

A supporto della Guida, lo scorso 10 marzo la Segreteria Tecnica del MISE ha pubblicato un modello con l’intento di chiarire le modalità di base per l’implementazione di piani di incentivazione e remunerazione che prevedano l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali.

L’iter illustrato prevede i seguenti passaggi iniziali:
- una delibera dell’assemblea dei soci mediante la quale conferire al consiglio d’amministrazione i poteri necessari per l’approvazione di un “Piano di Incentivazione Equity”;

- una successiva delibera di adozione da parte del cda di un piano che si prefigga come obiettivi quelli di stimolare i collaboratori della società a interessarsi maggiormente al successo dell’impresa, infondere un senso di appartenenza all’impresa e di condivisione di obiettivi comuni, nonché avvicinare gli interessi dei collaboratori a quelli dei soci nell’ottica di perseguire, tramite la convergenza degli interessi degli shareholder e degli stakeholder, nel medio-lungo periodo, la continua crescita economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, deve predisporre un regolamento del Piano di Incentivazione Equity nel quale indicare nel dettaglio i diritti amministrativi e i diritti patrimoniali degli strumenti partecipativi oggetto del piano medesimo. Non è richiesto né il deposito né la registrazione di tale regolamento presso la Camera di Commercio.

Il regolamento dovrà identificare i potenziali beneficiari del Piano di Incentivazione Equity, suddivisi per tipologia di contratto e livello di inquadramento, nonché indicare gli adempimenti formali per perfezionare la partecipazione del beneficiario al Piano. La partecipazione al Piano di Incentivazione Equity potrà perfeziona mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuno dei Beneficiari, di una apposita scheda di adesione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che accerterà la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti soggettivi in capo al medesimo Beneficiario che, firmando l’adesione, concluderà così un accordo contrattuale integrativo dell’originario contratto di lavoro.

Il regolamento identificherà gli strumenti finanziari oggetto del Piano di Incentivazione Equity, distinguendo tra assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari e assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni, quote, strumenti finanziari in favore dei beneficiari (dipendenti, amministratori, collaboratori continuativi). L’assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante aumento di capitale a titolo gratuito, con attribuzione ai lavoratori dipendenti della startup, ovvero con aumento di capitale a titolo oneroso mediante il quale le azioni e le quote possono essere attribuite a un prezzo fissato dall’assemblea straordinaria, o ancora con acquisto di azioni o quote e successiva cessione ai beneficiari.
In caso di assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni, quote, strumenti finanziari, il diritto di opzione conferisce al soggetto assegnatario il diritto di acquisire in un momento successivo azioni, quote, strumenti finanziari della società, secondo una delle modalità sopra evidenziate. L’assegnazione dei diritti di opzione, che avviene generalmente mediante delibera del consiglio di amministrazione, seguita dall’assemblea dei soci, è a titolo gratuito ed il diritto di opzione non è cedibile.

Verranno identificati gli intervalli temporali scaduti i quali i soggetti beneficiari acquisiscono la disponibilità degli strumenti equity. Gli strumenti finanziari possono essere interamente fruiti a decorrere da una determinata data oppure essere assegnati possono sulla base del raggiungimento di obiettivi individuali oppure aziendali.

Da ultimo, andranno definite le forme di autoliquidazione degli strumenti equity in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni non imputabili a colpa del dipendente (cd. clausola good leaver) e le modalità di decadenza dagli strumenti equity maturati o maturandi in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni imputabili a colpa del dipendente (cd. clausola bad leaver).

E’ utile considerare, poi, che il reddito da lavoro derivante dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile del Beneficiario, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari non siano riacquistati dalla società o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla società medesima. Qualora i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.