ROMA CAPITALE: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI APPALTI E L’IMPORTANZA DEL MODELLO 231
- lunedì 26 gennaio 2015
- Contratti, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale e Contratti, Diritto Penale, Responsabilità ex d.Lgs. 231/2001
- Italia
Criminalità e impresa: troppo spesso si tratta dei due volti della stessa medaglia. Lo sa bene l’Italia, e la sua capitale caduta nel “mondo di mezzo” a seguito dei recenti scandali di Mafia Capitale: da questa consapevolezza nasce, quindi, l’esigenza di prevenire, per non doversi poi trovare a poter “solo” rimediare.
Per gli appalti banditi da Roma Capitale niente più affidamenti diretti, se non a certe condizioni: è questo il nuovo trend su cui si va innestando e attestando la giunta capitolina che, in stretta cooperazione con l’A.N.AC., ha presentato in Campidoglio un set di misure con le seguenti novità:
- Ogni anno, entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio, le stazioni appaltanti dovranno predisporre un documento di programmazione delle gare; in ogni caso il termine ultimo per la pubblicazione è fissato al 30 settembre;
- Con cadenza trimestrale le stazioni appaltanti dovranno comunicare agli assessorati competenti per settore e, in ogni caso, all’assessorato alla Legalità tutti gli affidamenti diretti e le procedure negoziate in corso, con indicazione dell’importo, dell’impresa affidataria e del rappresentante legale;
- Gli affidamenti anticipati dovranno essere motivati e indicare i tempi di esecuzione stimati ed effettivi dei lavori;
- Per gli appalti di servizi e forniture acquistati con cadenze ravvicinate, è suggerita la stipula di accordi quadro, di durata minima triennale, con suddivisione in lotti economicamente funzionali;
- Tra i criteri di aggiudicazione dovrà farsi prevalente ricorso al prezzo più basso, riservando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai solo casi in cui il servizio debba essere migliorato e reso più efficiente;
- La valutazione dell’offerta tecnica ed economica dovrà attestarsi sul rapporto 60/40;
- Nei capitolati dovranno essere eliminate le voci che attengono, in sostanza, i requisiti minimi di partecipazione e quelle che, di contro, importano eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti;
- L’obbligo di dettagliata motivazione e informativa agli organi politici per tutte le procedure di gara diverse da quelle aperte;
- Le imprese iscritte agli elenchi di operatori accreditati, a rotazione, saranno chiamate a partecipare alle procedure di gara diverse da quelle aperte solo mediante sorteggio casuale: niente più spazio alla discrezionalità del centro di spesa;
- I membri delle commissioni aggiudicatrici e i soggetti responsabili dovranno essere iscritti in un albo interno e la designazione avverrà secondo il criterio del sorteggio e della rotazione;
- L’estensione dei principi propri delle procedure aperte o ristrette anche per le gare informali;
- Agli elenchi di operatori accreditati per le gare informali potranno iscriversi solo le imprese dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- La dotazione del modello 231 influirà nella determinazione dei criteri di aggiudicazione delle gare informali.
Si tratta di misure molto rigide ma quantomai necessarie per assicurare i principi di trasparenza e correttezza in un settore che presenta profondi canali di accesso per la malavita.
Particolare importanza ed enfasi meritano le ultime due misure, a ben vedere le uniche rivolte alle imprese anziché alle stazioni appaltanti: l’adozione dei modelli ex d.lgs. 231/2001 consente alle imprese una maggiore partecipazione alle procedure di gara e un migliore posizionamento in graduatoria.
Il motivo è chiaro: la prevenzione del rischio di reato è garanzia su cui le amministrazioni Capitoline vogliono investire.