IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PUBBLICA L’EXECUTIVE SUMMARY OF ITALY’S START-UP

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la pubblicazione dell’“Executive Summary of Italy’s Startup” datata 20 ottobre 2014, tira le fila dell’impatto normativo in materia di start-up innovative.  Nei giorni successivi, 22-24 ottobre, allo SMAU di Milano in occasione del progetto “The Italian Startup Ecosystem: Who’s Who?”, è stato esposto il consuntivo in termini di crescita concreta: dal 2013 al 2014 le start-up innovative sono passate da 1227 a 2716.

Vediamo più da vicino cosa sono queste nuove forme imprenditoriali “a rapida crescita”.

Le start-up innovative, introdotte con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, sono delle società di capitali – costituite da non più di 48 mesi in Italia – che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Volendo ricercare le ragioni che hanno portato a una crescita nei termini di cui si è dato conto in precedenza, l’orizzonte è nutrito: agevolazioni fiscali e contributive, incentivi all’investimento, iscrizione per autocertificazione online, esenzione dai diritti di segreteria e bollo, esclusione dalle procedure concorsuali.
Da non sottovalutare, infine, le deroghe alla normativa societaria previste per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l.

Come noto, l’art. 2468 c.c. contempla una serie di limiti relativamente alle quote della s.r.l., volte a evitare la dispersione dei diritti di partecipazione tra il pubblico: l’anima della s.r.l. è, difatti, quella di una società a base tendenzialmente ristretta.

Le cose cambiano, tuttavia, se si tratta di una start-up innovativa, strumento volto a attrarre talenti imprenditoriali in Italia e capitali dall’estero.

L’art. 26 del D.L. 179/2012 contempla la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti differenti, anche prive del diritto di voto, il cui contenuto può essere liberamente determinato nell’atto costitutivo; viene meno la regola della proporzionalità tra valore della partecipazione e diritto di voto, il quale può essere poi limitato a particolari temi o condizionato al verificarsi di determinati eventi. Infine, per aprire il mercato a queste imprese “neonate”, è prevista l’offerta al pubblico delle quote come prodotti finanziari.

Ancora, se fino al 2012 il concetto di stock-option era estraneo alle s.r.l. – giusta il divieto di cui all’art. 2474 c.c. – la nuova normativa consente alle start-up innovative di compiere operazioni sulle proprie quote di partecipazione purché preordinate ad attuare dei piani di incentivazione per i propri dipendenti.

Gli interrogativi e i dibattiti circa la legittimità di tali deroghe non meritano spazio e pregio: le modalità volte a favorire la nascita e la crescita delle neo-imprese sono da ricondursi all’iniziativa economica, libertà costituzionalmente garantita.