SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER UN ECOSISTEMA ONLINE COMPETITIVO, EQUO E TRASPARENTE
 
Il 12 luglio 2020 entra in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento 2019/1150 finalizzato alla regolamentazione dei servizi di intermediazione online (Platform to Business, P2B). Il Regolamento si inserisce tra le tutele del mercato unico digitale dell’Unione Europea e, a tal riguardo, si pone come obiettivo quello di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. 
I destinatari del Regolamento sono i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione Europea e che offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione (art.1). Per servizi di intermediazione online si intendono le piattaforme in rete che consentono agli utenti commerciali di offrire beni e servizi avendo quale obiettivo quello di facilitare l’avvio della transazione diretta con i consumatori; nello specifico ci riferiamo ai cc.dd. marketplaces, ai cc.dd. app stores, ai social media usati a scopi professionali ecc. Alcune disposizioni del Regolamento si applicano, come vedremo, anche ai motori di ricerca online. 
Il Regolamento in commento è un importante avanzamento per i professionisti, che, allo stato attuale ed a prescindere da eventuali normative di settore, possono vantare solo le limitate tutele di cui al D.Lgs. 70/2003. È notevole come per la prima volta l’UE imponga obblighi di trasparenza nei confronti di utenti che non sono solo persone fisiche (come nella normativa GDPR) o consumatori (come nell’acquis a tutela dei consumatori), ma verso soggetti che operano per scopi professionali e commerciali. Questi soggetti hanno decisamente un potenziale transfrontaliero intrinseco e rivestono un ruolo centrale per il corretto funzionamento del mercato interno europeo. Senz’altro, pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di servizi e la mancanza di efficaci meccanismi di ricorso hanno spesso ostacolato la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno europeo.
In effetti è noto che il business model si sia spostato sulla rete e, per questo motivo, le piattaforme online sono diventate cruciali per il successo commerciale di imprese - in particolare di microimprese e PMI (1) - che utilizzano la rete per raggiungere i consumatori. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Commissione europea nell’impact assessment dell’aprile 2018, quasi la metà di queste incontra problemi nei rapporti con le piattaforme. Per l’appunto, se da una parte questo fenomeno ha decisamente aiutato numerosi utenti commerciali e stimolato il mercato, da un’altra parte presenta delle criticità che il legislatore europeo non poteva sottovalutare. Infatti, l’oligopolio dei fornitori di servizi di intermediazione online ha spesso permesso loro di agire di fatto unilateralmente e iniquamente per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, di riflesso, anche dei consumatori europei. Con il Regolamento UE 2019/1150 gli utenti commerciali sono stati considerati per la prima volta “contraenti deboli” e per questo motivo meritevoli di una specifica tutela normativa.
Per far fronte a tali frizioni, il nuovo Regolamento introduce una serie di obblighi di trasparenza, promuove un sistema di gestione dei reclami e introduce la presenza di mediatori per la risoluzione delle controversie in conformità ai principi di equità, imparzialità e indipendenza.
 
Di seguito analizziamo le principali novità del Regolamento UE 2019/1150.
 
Trasparenza ed equità nei termini e nelle condizioni contrattuali
Nell’ottica di assicurare trasparenza ed uniformità nel trattamento degli utenti commerciali, i fornitori di servizi di intermediazione online devono redigere termini e condizioni in un linguaggio semplice e comprensibile e devono rendere gli stessi facilmente reperibili in tutte le fasi commerciali (art.3 (a) (b)). All’interno dei contratti devono essere espressamente indicate le ragioni che giustificano la facoltà di sospendere, cessare o limitare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali (art.3 (c)). La relativa comunicazione di sospensione o limitazione del servizio deve essere fatta su supporto durevole, unitamente alle motivazioni del provvedimento, preventivamente o al più tardi al momento in cui la limitazione o la sospensione prende effetto (art. 4.1). Nel caso in cui il fornitore intenda, invece, cessare completamente la fornitura, fatte salve specifiche eccezioni previste dalla norma, dovrà motivare la decisione comunicandola all’utente almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto (art.4.2)
Per quanto riguarda le modifiche unilaterali delle disposizioni contrattuali, queste devono essere comunicate con preavviso di almeno 15 giorni, pena la loro nullità, su un supporto durevole, e in tal caso l’utente commerciale ha diritto di recesso entro il termine di preavviso.
Queste norme vogliono far fronte ad atti arbitrari posti in essere dai fornitori di servizi di intermediazione online che spesso rimuovono iniquamente dalle piattaforme singoli beni o servizi di un determinato venditore, in questo modo incidendo negativamente sull’aspetto di un utente commerciale (dimming) oppure creando retrocessione nel posizionamento.
 
Trasparenza nei criteri di posizionamento
A tal proposito, il Regolamento vuole incrementare la trasparenza in merito al posizionamento delle offerte degli utenti commerciali (ranking). Questo ha un impatto decisamente importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli imprenditori. È opportuno, infatti, che questo meccanismo segua regole di prevedibilità per garantire che le piattaforme online stabiliscano il posizionamento in modo non arbitrario. Per questo motivo il Regolamento UE 2019/1150 richiede che siano stabiliti i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi circa la maggior o minor rilevanza degli stessi (art.5). Destinatari di questa disposizione sono anche i motori di ricerca online.
Inoltre, i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online devono fornire una descrizione di qualunque trattamento differenziato (art.7).
 
Gestione dei reclami e controversie
Allo scopo di agevolare la risoluzione delle controversie derivanti da rapporti tra fornitori di servizi di intermediazione online e utenti commerciali, il Regolamento ha introdotto un sistema interno di gestione dei reclami. L’organismo deve essere facilmente accessibile, gratuito e basato su principi di trasparenza e di parità di trattamento (art. 11). Le piattaforme devono indicare due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi in questione (art.12).
Infine, il Regolamento incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, intesi a contribuire alla corretta applicazione della normativa (art. 17).
 
Conclusioni
In generale possiamo affermare che il Regolamento UE 2019/1150 è destinato a diventare una pietra miliare nell’intera disciplina dei servizi di intermediazione online, incidendo sui loro rapporti con gli utenti commerciali e, di riflesso, sul comportamento dei consumatori, nel presente e nel futuro. Lo scopo del Regolamento è infatti quello di costruire un ambiente sano e competitivo, un vero e proprio ecosistema, che basi le sue fondamenta su principi di prevedibilità, equità e soprattutto trasparenza nell’ambiente commerciale online. Questo poiché indubbiamente i servizi di intermediazione online rappresentano oggi una grande opportunità per piccoli e medi imprenditori che si affacciano sul mercato digitale. Quest’ultimo è, e sarà, soggetto ad apprezzabili dinamiche positive; basti pensare che nel triennio 2019-2021 il mercato digitale crescerà a un tasso medio annuo del 2,8%.
Per questo motivo, l’adozione di un Regolamento europeo di questa portata era necessaria e rappresenta decisamente un passo in avanti verso la creazione di una struttura normativa che tuteli efficacemente imprese e consumatori.
Fondamentale sarà la risposta da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e il loro effettivo adeguamento alla normativa.

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[1] Secondo i dati riportati da un report Eurobarometro dell’aprile 2016 “The use of online marketplaces and search engines by SMEs”, il 42% delle piccole e medie imprese dell’UE utilizza servizi di intermediazione per portare sulla rete i propri beni e servizi.