Stalking attraverso Facebook: nuova sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione penale, V sezione, con la recente sentenza del 24/05/2017 n. 25940, ha ribaltato l’assoluzione di uno stalker stabilita in primo grado, confermando inoltre quanto già esplicato in Corte di Appello: secondo gli Ermellini, viene rappresentato il reato di stalking anche nel caso in cui lo stalker si intrometta nella vita privata di una persona assillandola, accedendo frequentemente (senza che questa abbia prestato il dovuto consenso) al suo account e-mail o anche utilizzando Facebook.

Nel caso di specie, in  primo grado si è visto come la vittima avesse ricevuto gravi minacce e offese sul suo profilo Facebook da parte dello stalker, comportamenti talmente invasivi da renderle impossibile la vita, spingendola  addirittura a cambiare casa pur di sfuggire a tale situazione. Nel corso dei mesi, si era sviluppato nella vittima un profondo stato di malessere e stress, causato proprio dall’atteggiamento assillante dell’uomo.

Ma in primo grado il Tribunale, nonostante le prove in suo sfavore e l’esistenza di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 612 bis c.p., non condannava l’uomo, per il fatto che non risultasse pienamente evidente il nesso causale tra la condotta  persecutoria e lo stato di ansia e malessere sviluppatosi nella vittima: eppure si trattava di condotte reiterate, ripetute con una certa insistenza, tali da far scaturire nella vittima del reato di stalking un forte stato di paura ed ansia.

Fortunatamente la Cassazione ha poi dato ragione alla vittima, valutando con più attenzione le evidenti prove a favore di quest’ultima.