Stalking: il nuovo articolo 162-ter del codice penale

La riforma del processo penale ha portato un’importante novità in tema di condotte riparatorie, la cui portata è stata notevolmente ampliata con lo scopo di incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi tramite, per l’appunto, delle condotte idonee ad estinguere il reato: il nuovo art. 162 bis del codice penale, infatti, prevede che possa esserci la cosìddetta riparazione, anche tramite risarcimento del danno con un’offerta reale, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (ma il giudice può concedere un ulteriore termine di massimo sei mesi nel caso di impossibilità ad adempiere dell’imputato).

 Se la somma sarà giudicata congrua e sufficiente dal giudice, si potrà avere l’estinzione del reato, il tutto indipendentemente dal consenso della parte lesa.

Questo tipo di risoluzione stragiudiziale è limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, quindi anche  anche il reato di stalking.

Inoltre, il processo penale così come riformato porta altre novità: sono stati ampliati i reati perseguibili con la querela, ossia tutti quelli contro la persona per i quali è prevista una pena pecuniaria o detentiva non superiore a quattro anni, con due eccezioni: il reato di  violenza privata e i reati contro il patrimonio, o comunque a condizione che la vittima non sia incapace, per infermità o per questioni di minore età, o che non vi siano le circostanze aggravanti ad effetto speciale ex art. 339 del c.p.