Agenzia delle Entrate sulle Siiq: nuovi chiarimenti per maggiore fiducia nell'investimento.

Le “Società di investimento immobiliare quotate” (Siiq), introdotte nel nostro ordinamento nel 2007, sono società aventi a oggetto l’investimento mobiliare finalizzato alla locazione; rispetto ai consueti e ben noti fondi immobiliari, hanno una governance  uguale a quella delle società per azioni, la specificità del fine locatizio e l’esclusione dalle regole previste, in termini di controllo e vigilanza, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Dette società sono state interessate, di recente, dal Decreto Legge n. 133/2014, cd. “Decreto Sblocca Italia”, il quale ha previsto nuovi requisiti che rilevano, soprattutto, sul regime impositivo di tipo ‘speciale’, l’applicabilità del quale va verificata entro il primo periodo di imposta . Segnatamente:

  • coloro che detengono non più dell’1% delle quote della Siiq, nel loro insieme, devono possedere una quota del 35%.
  • Gli immobili destinati all’affitto devono costituire almeno l’80% degli investimenti della società.
  • L’80% dei ricavi deve avere origine dalla locazione
  • La società deve distribuire ogni anno almeno l’85% degli utili ottenuti dalla gestione.

La sussistenza di questi requisiti consente di accedere, dunque, alla cd. “Gestione esente”.

Si tratta di un particolare regime impositivo in virtù del quale gli utili derivanti dalla locazione sono esenti ai fini Ires e Irpef nei confronti della Siiq, venendo, di contro, tassati nel momento in cui siano distribuiti ai soci mediante ritenuta a titolo d’acconto generale del 26%.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, al fine di dare concreta attuazione al Decreto Sblocca Italia e favorire il suo intento di attrarre investimenti esteri nella Siiq, ha deciso di sgombrare il campo da eventuali dubbi o equivoci su questo vantaggioso regime impositivo con Circolare del 17.09.2015, qui in allegato.