Azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c.

Azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c.: legittimazione del fiduciante alla domanda di risarcimento danni per lesione aquiliana del credito

In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società, sia dipeso dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all'assemblea ai fini dell'abbattimento e della ricostituzione del capitale ex art. 2447 cod. civ., è legittimato attivo all'azione individuale del terzo, di cui all'art.2395 cod. civ., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale. Corte di Cassazione, sez I, civ., ordinanza 14 febbraio 2018 n. 3656

Il quadro normativo

La tridirezionalità codicistica, nel tratteggiare l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti della società, dei creditori e dei singoli soci e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392-2395 c.c., risulta talvolta avara di indizi utili ad orientare l'interprete rispetto alla molteplice casistica concreta. Tuttavia, la recente ordinanza della prima sezione della Corte di Legittimità contribuisce a chiarire il panorama applicativo della responsabilità ex art. 2395 c.c..

La norma in esame, di chiusura rispetto al sistema delineato dai due articoli precedenti – che individuano, rispettivamente, la responsabilità nei confronti della società e nei confronti dei creditori sociali - stabilisce che l'eventuale esercizio delle azioni ivi contemplate non pregiudichi il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

I presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. si sostanziano, dunque, da un lato, nel compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell'esercizio o, comunque, in occasione del loro ufficio; dall'altro, nella produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o terzo. Tale secondo presupposto, evidentemente, circoscrive in modo significativo l'ambito di utilizzazione dell'art. 2395 c.c.. Seppur vero, infatti, che ogni atto di depauperamento del patrimonio sociale causato da atti illeciti degli amministratori di una società incida sul patrimonio di ciascun socio, risolvendosi in una riduzione del valore di mercato delle azioni, il Legislatore ha optato per escludere nettamente tali fattispecie dalla richiesta di risarcimento, richiedendo quel quid pluris della lesione diretta.

Con la predetta ordinanza, la Suprema Corte ha colto l'occasione di meglio specificare a chi spetti la legittimazione attiva rispetto all'azione ad esso connessa, soffermandosi, tra le altre, sull'annosa questione circa la natura del rapporto fiduciario.

Il caso di specie

La vicenda trae origine dalla proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. nei confronti dell'amministratore di una S.p.A.; l'esercizio giudiziale del diritto veniva promosso dal fiduciante di un pacchetto azionario, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione da parte del fiduciario, successivamente alla ricostituzione del capitale sociale azzerato per perdite ex art. 2447 c.c.. Le richieste alla base dell'azione promossa dal fiduciante si fondavano sull'accertamento intercorso in sede penale circa la falsità della condizione debitoria. A seguito di talune indagini, infatti, la Procura competente aveva rilevato che la situazione patrimoniale redatta ai fini dell'operazione sul capitale non rispondesse al vero e ciò a causa delle condotte di mala gestio dell'amministratore citato in giudizio. Lamentava l'attore che il comportamento dell'amministratore avesse leso il proprio credito nei confronti del fiduciario.

Le Corti di Merito

Sulla vicenda fattuale appena illustrata, le Corti di Merito hanno fatto scudo unanime, stroncando le pretese dell'attore ancor prima che nel merito, in punto di ammissibilità. Entrambe hanno ritenuto, infatti, che il fiduciante non fosse titolato ad agire nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2395 c.c., né in quanto socio, né in quanto terzo....

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